Cassazione Civile, Ordinanza n. 30664/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
Tre contribuenti avevano chiesto il rimborso della ritenuta Irpef operata dal Comune di Reggio Calabria sull’indennità loro corrisposta a seguito dell’espropriazione di un terreno. Il diniego era stato annullato in primo grado e la decisione era stata confermata in appello dalla CTR Calabria, che aveva ritenuto non imponibile la somma in ragione dell’ingiustificato e gravissimo ritardo con cui la pubblica amministrazione aveva definito la procedura ablatoria e liquidato l’indennità. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 11, commi 5 e 7, della l. n. 413/1991 e 25 del d.P.R. n. 327/2001: secondo la ricorrente, il principio richiamato dalla CTR, desunto dalla giurisprudenza CEDU e di legittimità, presupporrebbe un colpevole ritardo dell’amministrazione e un pregiudizio concreto del contribuente, circostanze che nella specie non ricorrerebbero, poiché l’indennizzo era stato riconosciuto molto tempo dopo l’entrata in vigore della legge, le contribuenti avevano inizialmente agito per la restituzione del bene e il pagamento era avvenuto tempestivamente dopo il titolo giudiziale. Le contribuenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che difettassero i presupposti di applicazione dell’art. 11 l. n. 413/1991, in quanto il successivo annullamento del PRG avrebbe eliminato la destinazione pubblica dell’opera e quindi escluso la plusvalenza tassabile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto conforme all’orientamento consolidato l’affermazione della CTR secondo cui la plusvalenza derivante dal risarcimento/indennizzo per occupazione usurpativa o acquisitiva di un immobile non è imponibile quando gli atti di trasferimento o occupazione siano anteriori al 31 dicembre 1988, ma il pagamento intervenga dopo l’entrata in vigore della l. n. 413/1991 a causa di un ingiustificato ritardo dell’amministrazione. La Corte ha valorizzato la ricostruzione fattuale secondo cui erano trascorsi oltre 35 anni tra l’occupazione d’urgenza e la liquidazione dell’indennità, tempo ritenuto assolutamente irragionevole. Ha quindi dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia; non è stata applicata la condanna al doppio contributo per la qualità di pubblica amministrazione assistita dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 11, commi 5 e 7, l. 30 dicembre 1991, n. 413
La Corte lo applica nel senso che la non imponibilità della plusvalenza può operare anche quando il pagamento dell’indennizzo avvenga dopo l’entrata in vigore della legge, se il ritardo è ingiustificato e imputabile alla pubblica amministrazione.
art. 25 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato come parametro normativo in tema di indennità/espropriazione, senza che la Corte ne offra una lettura autonoma diversa da quella sistematica rispetto alla disciplina fiscale contestata.
art. 2-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato quale indice normativo della prevedibilità di un termine ragionevole di conclusione del procedimento amministrativo, rilevante per qualificare l’ingiustificato ritardo dell’amministrazione.
Massime di principio
- In tema di tassazione delle somme corrisposte a titolo di indennità o risarcimento per espropriazione/occupazione illegittima di un immobile, la non imponibilità della plusvalenza può sussistere quando il pagamento avvenga dopo la l. n. 413/1991 ma sia causalmente collegato a un ritardo irragionevole e imputabile alla pubblica amministrazione.
- Ai fini dell’agevolazione/irrilevanza fiscale non conta solo la data del pagamento, ma anche la sequenza procedimentale complessiva: rileva se l’amministrazione abbia lasciato decorrere un tempo manifestamente eccessivo tra occupazione/ablazione e liquidazione dell’indennità.
- Il giudizio sulla legittimità della ritenuta richiede di verificare in concreto se il contribuente abbia subito un pregiudizio derivante dal ritardo amministrativo che egli non avrebbe sopportato in caso di definizione tempestiva del procedimento.
- Quando un motivo di ricorso è infondato e la decisione di merito è conforme al consolidato orientamento di legittimità, il ricorso principale va rigettato e l’eventuale ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
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