Cassazione Civile, Ordinanza n. 14957/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, emessi da un Comune con riferimento a un'area ritenuta edificabile. La società contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo, in sostanza, varie censure già prospettate nei gradi di merito e poi riproposte nel giudizio di rinvio dopo una precedente cassazione: carenza del potere impositivo del funzionario che aveva emesso gli avvisi, prescrizione del potere di rettifica per decorrenza del termine biennale, difetto di motivazione sugli atti di rettifica e sulla mancata allegazione degli atti richiamati, incidenza di un vincolo idrogeologico sul valore dell'area, e erronea applicazione delle sanzioni. In sede di rinvio la CTR aveva però respinto l'appello ritenendo inammissibili o precluse le questioni riproposte e, quanto alle sanzioni, aveva qualificato come nuova e quindi inammissibile la domanda di applicazione dell'istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/1997. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'obbligo di motivazione e della disciplina processuale per avere la CTR ripetuto acriticamente la precedente decisione senza esaminare i motivi riproposti in rinvio; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la CTR non avrebbe deciso sulla domanda relativa alla continuazione e alla riduzione delle sanzioni; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'esistenza di un vincolo idrogeologico sull'area.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il terzo motivo, osservando che la sentenza di rinvio aveva nuovamente eluso il dovere di esaminare le questioni specificamente riproposte dopo la precedente cassazione, limitandosi ad affermazioni generiche di preclusione e inammissibilità senza confrontarsi con il decisum rescindente. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR non si era pronunciata in modo espresso sulla richiesta di applicazione della continuazione e sulla riduzione delle sanzioni, e aveva omesso di considerare il fatto decisivo del vincolo idrogeologico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza tributaria, ritenuto violato dalla motivazione meramente adesiva e apparente della CTR
richiamato insieme all'art. 36 D.Lgs. 546/1992 per censurare la motivazione apparente o mancante della sentenza
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
invocato quale regola sulla motivazione della decisione
base del motivo di ricorso per violazione di legge processuale e sostanziale
base del motivo di ricorso per violazione dell'art. 112 c.p.c.
base del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo
richiamato per affermare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuto violato dalla mancata decisione su domande riproposte
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato con riferimento al ricorso in riassunzione e alla riproposizione delle questioni nel giudizio di rinvio
art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992
richiamato dalla CTR per affermare l'obbligo di denuncia di variazione e il correlato maggiore obbligo ICI in caso di variazione del valore dell'area
art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997
invocato dalla contribuente per la continuazione delle violazioni; la CTR lo aveva erroneamente qualificato come domanda nuova e la Cassazione rileva la necessità di esaminarlo
richiamato dalla ricorrente in relazione alla riduzione delle sanzioni per omesso versamento; la Corte rileva l'omessa pronuncia su tale richiesta
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente della Cassazione e deve riesaminare specificamente le questioni riproposte dalle parti, senza limitarsi a formule generiche di adesione o di preclusione.
- La motivazione per relationem è legittima solo se consente di verificare che il giudice abbia effettivamente esaminato i motivi di gravame e li abbia ritenuti infondati; se si riduce a un rinvio acritico alla precedente decisione, la sentenza è affetta da motivazione apparente.
- Vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice omette di pronunciarsi su una domanda o eccezione ritualmente riproposta nel giudizio di rinvio, specialmente se la precedente cassazione imponeva di affrontarla nel merito.
- L'omesso esame di un fatto storico decisivo, se oggetto di discussione tra le parti, integra vizio denunciabile in cassazione quando il giudice non lo consideri pur essendo potenzialmente idoneo a mutare l'esito della controversia.
- Nel contenzioso tributario, le questioni sulle sanzioni e sulla loro riduzione devono essere esaminate espressamente se ritualmente devolute al giudice del rinvio; non possono essere dichiarate inammissibili per novità quando risultino coperte dalla riproposizione consentita nel giudizio rescissorio.
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