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Sentenza

Sentenza del 28/02/2017 n. 5108 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia ha impugnato con un unico motivo ciascuna delle tre sentenze della Commissione tributaria regionale della Campania: una relativa all’accertamento IRAP e IVA 2003 della società e due relative agli accertamenti IRPEF 2003 dei soci per redditi di partecipazione. Gli accertamenti erano fondati sulla fatturazione di autovetture a prezzi inferiori agli importi dei finanziamenti. L’Agenzia ha denunciato vizi motivazionali nella valutazione della mancata corrispondenza tra finanziamenti e prezzi di vendita. La CTR aveva invece annullato integralmente gli accertamenti perché la società aveva aderito al concordato preventivo biennale previsto dal D.L. n. 269/2003.

La decisione

La Corte ha riunito i tre ricorsi, rilevando che la controversia sul reddito della società di persone incide, per trasparenza, sui redditi dei soci e che nei giudizi di merito era già stato garantito il simultaneus processus con contraddittorio completo. Ha rigettato tutti i ricorsi dell’Agenzia: il motivo, incentrato sulla valutazione dei finanziamenti e dei prezzi di vendita, non censurava l’effettiva ratio decidendi della CTR, basata sull’illegittimità dell’accertamento presuntivo in presenza dell’adesione al concordato preventivo biennale. La Corte ha precisato che tale ratio avrebbe potuto essere censurata, semmai, per violazione di legge. Ha condannato l’Agenzia al pagamento delle spese, liquidate in 4.500 euro, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 5

    Invero - vertendosi in tema di controversia avente ad oggetto l'accertamento del reddito di società di persona, incidente, "per trasparenza", il D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, sul reddito di partecipazione dei correlativi soci - si ricorre in ipotesi di litisconsorzio necessario, alla luce di quanto puntualizzato da Cass., ss.uu., n. 14815 del 2008 e n. 10145 del 2012.

    L’accertamento del reddito di una società di persone incide, per trasparenza, sui redditi di partecipazione dei soci; per questo la controversia coinvolge necessariamente società e soci.

  • D.L. n. 269/2003, art. 33, comma 8, convertito dalla L. n. 326/2003

    Nel merito, la doglianza svolta dall'Agenzia nei tre ricorsi riuniti va disattesa, giacchè - prospettando la ricorrenza di insufficienze motivazionali in merito all'inadeguato riscontro della circostanza, dedotta a fondamento dell'accertamento, della mancata rispondenza tra entità dei finanziamenti e prezzi di vendita delle autovetture - nemmeno lambisce l'effettiva ratio decidendi, inequivocabilmente incentrata sulla ritenuta illegittimità dell'accertamento presuntivo in presenza di adesione, da parte della società contribuente, al concordato preventivo biennale, di cui al D.L. n. 269 del 2003 (convertito nella L. n. 326 del 2003): ratio, semmai, censurabile sul piano della violazione di legge.

    La CTR aveva ritenuto precluso l’accertamento presuntivo per effetto dell’adesione della società al concordato preventivo biennale. In Cassazione, però, la sentenza non è stata confermata nel merito interpretativo della norma: i ricorsi sono stati rigettati perché l’Agenzia aveva contestato la valutazione delle prove e non la ratio giuridica effettivamente adottata.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sul reddito di una società di persone e sui redditi di partecipazione dei soci, società e soci sono coinvolti in una situazione di litisconsorzio necessario; occorre assicurare un contraddittorio completo e una trattazione coordinata.
  • In Cassazione il motivo di impugnazione deve confrontarsi con la ratio decidendi concreta della sentenza. Una censura sulla valutazione degli elementi presuntivi non attacca una decisione fondata invece su una preclusione giuridica dell’accertamento.
  • Se si intende contestare una decisione basata sull’effetto di una norma, la censura deve essere formulata come violazione o falsa applicazione di legge, anziché limitarsi a criticare l’apprezzamento delle prove.
  • La decisione non stabilisce in via generale che ogni adesione al concordato preventivo biennale impedisca qualsiasi accertamento: la Corte ha rigettato i ricorsi per l’inidoneità del motivo a censurare la ragione effettiva delle sentenze impugnate.

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