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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24617/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che lo aveva ritenuto responsabile della detenzione di un ciclomotore risultato provento di furto. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di ricettazione, sostenendo che mancassero elementi idonei a dimostrare la consapevolezza dell'origine illecita del bene. Con il secondo motivo ha censurato la violazione dell'art. 213 c.p.p. in relazione al riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria, contestandone l'utilizzabilità o comunque la valorizzazione probatoria. Con il terzo motivo ha invocato la riqualificazione del fatto nel reato di acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 c.p., assumendo che la condotta non integrasse ricettazione. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi e terzo motivi manifestamente infondati e in gran parte riproduttivi di censure già prospettate in appello e disattese con motivazione congrua; quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione del riconoscimento da parte della polizia giudiziaria, reputato indizio grave e preciso rimesso al giudice di merito.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che la sentenza d'appello aveva già adeguatamente spiegato la responsabilità per ricettazione sulla base della detenzione del ciclomotore rubato, dell'assenza di plausibili indicazioni sulla sua ricezione e delle condizioni del mezzo, gravemente connotate da manomissioni (blocco accensione forzato e blocca sterzo rotto). Ha inoltre ritenuto logicamente e correttamente valutato il riconoscimento dell'imputato operato dalla polizia giudiziaria, valorizzando il fatto che fosse senza casco e quindi riconoscibile, nonché la pregressa conoscenza dell'imputato da parte dell'operante per ragioni di servizio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 712 c.p.

    La richiesta di sussunzione del fatto nella fattispecie di acquisto di cose di sospetta provenienza è stata esclusa, poiché la Corte ha confermato la ricettazione alla luce degli elementi di fatto valorizzati in sentenza.

  • art. 213 c.p.p.

    La censura è stata ritenuta infondata; il riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria è stato considerato un indizio grave e preciso, la cui valutazione spetta al giudice di merito.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, la detenzione di un bene provento di furto, unita all'assenza di plausibili indicazioni sulle modalità di acquisizione e alla presenza di segni evidenti di manomissione del bene, può integrare un quadro indiziario sufficiente a sostenere la prova dell'elemento soggettivo della consapevolezza dell'origine illecita.
  • La mera prospettazione difensiva di una diversa qualificazione giuridica del fatto in termini di acquisto di cose di sospetta provenienza non è ammissibile quando la motivazione di merito abbia logicamente e congruamente accertato gli elementi costitutivi della ricettazione.
  • Il riconoscimento dell'imputato operato dalla polizia giudiziaria può assumere valore di indizio grave e preciso; la sua attendibilità e la sua incidenza probatoria sono apprezzamenti riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione manifestamente illogica o mancante.
  • I motivi di ricorso che si limitino a riproporre censure già dedotte e disattese in appello, in assenza di specifiche argomentazioni nuove o di un effettivo vizio della motivazione, sono manifestamente infondati e conducono all'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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