Cassazione Penale, Ordinanza n. 24212/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità della censura sulla particolare tenuità del fatto e confermando gli effetti della pregressa inammissibilità dell'impugnazione di merito non rilevata in appello. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. Nel ricorso si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha però rilevato che la censura era generica e indeterminata, perché non spiegava in modo concreto per quali ragioni l'imputato avrebbe dovuto ottenere il proscioglimento per particolare tenuità; tale genericità era già presente nell'atto di appello e si rifletteva anche sul ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata nel grado di merito deve comunque essere dichiarata in cassazione, essendo rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Norme richiamate
norma incriminatrice per il reato oggetto di condanna confermata in appello
causa di non punibilità invocata dal ricorrente, ritenuta non dedotta in modo specifico e quindi non valutabile favorevolmente
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da censure specifiche e puntuali: la mera deduzione astratta della causa di non punibilità non è sufficiente.
- La genericità del motivo di appello si riflette sul ricorso per cassazione, che non può introdurre una doglianza nuova o comunque non adeguatamente articolata nei gradi di merito.
- L'inammissibilità dell'impugnazione che non sia stata rilevata dal giudice di merito può e deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, poiché le cause di inammissibilità sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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