Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24212/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità della censura sulla particolare tenuità del fatto e confermando gli effetti della pregressa inammissibilità dell'impugnazione di merito non rilevata in appello. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. Nel ricorso si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha però rilevato che la censura era generica e indeterminata, perché non spiegava in modo concreto per quali ragioni l'imputato avrebbe dovuto ottenere il proscioglimento per particolare tenuità; tale genericità era già presente nell'atto di appello e si rifletteva anche sul ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata nel grado di merito deve comunque essere dichiarata in cassazione, essendo rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    norma incriminatrice per il reato oggetto di condanna confermata in appello

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità invocata dal ricorrente, ritenuta non dedotta in modo specifico e quindi non valutabile favorevolmente

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da censure specifiche e puntuali: la mera deduzione astratta della causa di non punibilità non è sufficiente.
  • La genericità del motivo di appello si riflette sul ricorso per cassazione, che non può introdurre una doglianza nuova o comunque non adeguatamente articolata nei gradi di merito.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione che non sia stata rilevata dal giudice di merito può e deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, poiché le cause di inammissibilità sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.