Cassazione Penale, Ordinanza n. 11147/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato con un unico motivo la sentenza del GUP del Tribunale di Brescia che, a seguito di accordo tra le parti, gli aveva applicato la pena richiesta per il reato di detenzione/cessione illecita di sostanze stupefacenti. Il ricorso era fondato sulla dedotta violazione dell'art. 129 c.p.p., invocando quindi un proscioglimento immediato. La Corte ha però rilevato che si trattava di sentenza applicativa della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., richiesta dopo il 3 agosto 2017, rispetto alla quale il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Tali censure non risultavano né prospettate né configurabili nel caso concreto, sicché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza di applicazione della pena emessa dal GUP del Tribunale di Brescia per il reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, escludendo la remissione del contributo per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per sostenere la possibilità di un proscioglimento immediato; la Corte osserva che la censura non è proponibile nei limiti del ricorso avverso patteggiamento richiamati dalla disciplina speciale.
Richiamato per qualificare la sentenza impugnata come sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti.
Individua i soli motivi di ricorso ammissibili avverso la sentenza di patteggiamento richiesta dopo il 3 agosto 2017: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa.
sent. Corte cost. n. 86 del 2000
Richiamata in relazione al presupposto della non colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'esclusione della sanzione pecuniaria.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice del reato oggetto di applicazione della pena richiesta.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, proposta dopo il 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa doglianza è inammissibile.
- La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. non è di per sé sufficiente a superare il regime speciale di impugnazione del patteggiamento, se non si traduce in una delle censure consentite dalla disciplina specifica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
- La sentenza di patteggiamento, una volta ratificato l'accordo tra imputato e pubblico ministero, è sindacabile in cassazione in modo limitato, a tutela della stabilità dell'accordo e della specialità del rito.
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