Cassazione Civile, Ordinanza n. 28346/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di pagamento relativa a vari crediti fiscali notificata a una contribuente. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto perché i crediti erano stati ritenuti prescritti, applicando il termine quinquennale. L’ufficio aveva appellato sostenendo che dovesse applicarsi la prescrizione decennale e che, comunque, vi fossero stati atti interruttivi, tra cui un’iscrizione ipotecaria. La commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi, ritenendo che l’ufficio avesse riproposto le stesse questioni di primo grado senza indicare i vizi della decisione. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, perché l’appello era stato erroneamente giudicato inammissibile per difetto di specificità; 2) in subordine, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che, anche nel processo tributario, il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto quando dall’atto, letto nel suo complesso, siano chiaramente individuabili le statuizioni impugnate e le ragioni della censura, senza necessità di formule sacramentali o di una rigorosa enunciazione delle norme violate. Nel caso concreto, l’atto d’appello dell’ufficio conteneva una critica specifica alle rationes decidendi della sentenza di primo grado, in particolare sulla durata della prescrizione e sull’efficacia interruttiva di alcuni atti. La declaratoria di inammissibilità è stata quindi ritenuta erronea. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria, in diversa composizione, che dovrà esaminare nel merito i motivi di appello e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario l’appello è inammissibile solo quando manchino del tutto o siano assolutamente incerti i motivi specifici; il requisito è invece soddisfatto se dall’atto si possano comprendere con chiarezza le statuizioni contestate e le ragioni della censura, anche per implicito e considerando l’atto nel suo complesso.
La specificità dei motivi di appello richiede l’enucleazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; l’appello non si trasforma in un ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale utilizzata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 111, co. 6, Cost.
Richiamato a sostegno del motivo subordinato di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria regionale come apparente o comunque viziata.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario il requisito della specificità dei motivi di appello va verificato in concreto: è sufficiente che l’atto consenta di individuare con certezza le statuizioni impugnate e le ragioni della censura, anche se la formulazione è sintetica o le doglianze sono ricostruibili dal contenuto complessivo dell’atto.
- L’appello deve contenere una parte volitiva e una parte argomentativa idonea a confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza di primo grado; la maggiore specificità richiesta dipende dal grado di puntualità con cui il primo giudice ha confutato le difese della parte.
- Non è necessario, ai fini dell’ammissibilità dell’appello tributario, un formalismo equivalente a quello del ricorso per cassazione: non occorre l’indicazione analitica delle norme violate, purché la critica alla decisione impugnata sia chiaramente percepibile.
- È erronea la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità quando l’atto di appello, letto nel suo complesso, contenga una critica diretta e intelligibile alle argomentazioni poste a base della decisione di primo grado.
- Nel giudizio di impugnazione va preferita, ove possibile, un’interpretazione delle norme processuali che consenta la decisione di merito, essendo gli esiti meramente abortivi del processo una soluzione residuale.
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