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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07897/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo deducendo, in sostanza, vizi nell'apprezzamento del materiale probatorio, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. e l'erronea determinazione della pena, inclusa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione rileva però che le doglianze sulla prova investono valutazioni di merito già affrontate con motivazione congrua e priva di vizi logici; che la censura sull'art. 393-bis c.p. è generica, perché non emergono elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto tale da far apparire arbitrario l'atto del pubblico ufficiale; e che le doglianze sulla pena sono aspecifiche, limitandosi a invocare una sanzione più mite senza indicare concreti profili di illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabili o comunque infondate le censure sulla valutazione della prova, sulla causa di non punibilità ex art. 393-bis c.p. e sul trattamento sanzionatorio, reputando la motivazione della Corte territoriale congrua, adeguata e immune da vizi logici. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 393-bis c.p.

    La causa di non punibilità può operare solo in presenza di elementi oggettivi idonei a far apparire l'atto del pubblico ufficiale come arbitrario per errore sul fatto; in difetto di tali elementi, la censura è generica.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le censure che contestano l'apprezzamento del materiale probatorio sono inammissibili quando si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua, coerente e priva di vizi logici.
  • La causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis c.p. richiede la prospettazione di elementi oggettivi specifici dai quali possa desumersi un errore sul fatto tale da far apparire arbitrario l'atto del pubblico ufficiale; allegazioni meramente assertive o generiche non sono sufficienti.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e indicare in modo puntuale i profili di illogicità o contraddittorietà; la mera richiesta di una pena più mite è aspecifica e non consente il sindacato di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza processuale è la condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti ritenuti equi dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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