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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04706/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la valutazione della Corte d'appello sull'esclusione della lieve entità in ragione della quantità di stupefacente rinvenuto. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 2 febbraio 2023. Dal testo emerge che la censura riguardava esclusivamente l'esclusione dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti, sostenendo implicitamente che la quantità di droga rinvenuta dovesse consentire una qualificazione meno grave. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e comunque generico, osservando che la decisione impugnata aveva correttamente valorizzato la quantità della sostanza sequestrata: cocaina pari a 370 grammi e hashish pari a 7,801 kg.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La quantità della sostanza stupefacente rinvenuta è elemento decisivo per escludere la qualificazione del fatto di lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura contro l'esclusione della lieve entità nei reati in materia di stupefacenti è manifestamente infondata quando non si confronta con il dato quantitativo della sostanza rinvenuta, se questo è di consistenza tale da escludere la minore offensività del fatto.
  • La motivazione sulla quantità della droga sequestrata è sufficiente a sorreggere l'esclusione dell'ipotesi lieve, ove essa sia congruamente valorizzata dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolva in contestazioni generiche e non specifiche rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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