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Sentenza

Sentenza n. 6863/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro il bando e la graduatoria definitiva di una procedura per la progressione verticale all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante aveva impugnato la sentenza del TAR Lazio, che aveva dichiarato irricevibile il ricorso proposto contro il bando del 17 luglio 2024 e la graduatoria definitiva del 22 agosto 2024 relativi alla procedura per la copertura di 1.435 posti di funzionario nell’area scolastica. Il ricorrente non aveva partecipato alla procedura perché privo del requisito previsto dall’art. 3, comma 1, del bando, consistente nell’avere svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni scolastici interi, incluso l’anno scolastico 2023/2024. Il motivo d’appello si articolava in due profili. In via processuale, venivano dedotti la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per avere il TAR dichiarato d’ufficio l’irricevibilità senza previamente sottoporre la questione alle parti, nonché ultrapetizione, poiché l’amministrazione avrebbe prospettato soltanto l’inammissibilità e non l’irricevibilità per tardività. L’appellante contestava inoltre l’utilizzo della sentenza in forma semplificata dopo un’udienza pubblica, ritenendo applicabile il solo schema dell’art. 60 c.p.a. In via sostanziale, deduceva l’erroneità della qualificazione della clausola del bando come immediatamente escludente, sostenendo che la ragionevolezza e proporzionalità del requisito, in rapporto ai principi di uguaglianza, buon andamento e favor partecipationis, richiedessero una valutazione concreta e non consentissero una declaratoria stereotipata di tardività.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha escluso la violazione del contraddittorio: il TAR aveva rilevato espressamente in udienza pubblica l’irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., come risultava dal verbale. L’assenza del difensore dell’appellante all’udienza non rendeva viziata la decisione, poiché il rilievo officioso in udienza assolve all’esigenza di contraddittorio quando la parte, pur ritualmente convocata, non sia presente. Non è stata ravvisata neppure ultrapetizione, perché l’assenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione può essere rilevata d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a., purché la questione sia sottoposta al contraddittorio, come avvenuto. È stata respinta anche la censura relativa alla forma della decisione: l’art. 74 c.p.a. consente la sentenza in forma semplificata nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità, infondatezza o fondatezza, indipendentemente dal fatto che la causa sia stata trattenuta in decisione in camera di consiglio o in udienza pubblica. Nel merito, il requisito del previo svolgimento a tempo pieno delle funzioni di DSGA per almeno tre anni scolastici interi è stato ritenuto chiaro e oggettivamente escludente. Poiché l’appellante ne era privo e non aveva partecipato alla procedura, avrebbe dovuto impugnare immediatamente il bando entro sessanta giorni dalla pubblicazione del 17 luglio 2024. La notifica del ricorso di primo grado, effettuata il 30 ottobre 2024, era tardiva. Le spese del giudizio di appello sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    Costituisce la base normativa della progressione verticale all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione oggetto della procedura concorsuale.

  • art. 59, commi 5 e 7, CCNL Comparto istruzione e ricerca 18 gennaio 2024

    Disciplina la procedura di progressione e il requisito relativo all’esperienza maturata nell’area di provenienza.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Impone l’impugnazione entro il termine decadenziale degli atti lesivi; il termine per il bando immediatamente escludente decorre dalla pubblicazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare d’ufficio questioni rilevanti ai fini della decisione, sottoponendole al contraddittorio delle parti quando queste siano presenti in udienza.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Consente al giudice di dichiarare anche d’ufficio l’assenza dei presupposti processuali o delle condizioni dell’azione.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    È stato richiamato dall’appellante in relazione ai termini di deposito nel giudizio cautelare, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato richiamato con riferimento alla fissazione dell’udienza pubblica da parte del TAR dopo la trattazione cautelare.

  • art. 60 c.p.a.

    Non esclude l’adozione di una sentenza semplificata fuori dalla camera di consiglio cautelare; la disciplina generale della sentenza semplificata è contenuta nell’art. 74 c.p.a.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la sentenza in forma semplificata anche all’esito di un’udienza pubblica, quando ricorra manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità, infondatezza o fondatezza del ricorso.

Massime di principio

  • Una clausola di un bando di concorso è immediatamente impugnabile, anche in assenza di domanda di partecipazione e di provvedimento formale di esclusione, quando stabilisce in modo chiaro un requisito oggettivamente preclusivo della partecipazione e direttamente lesivo della posizione del candidato.
  • Chi è privo di un requisito di partecipazione previsto da una clausola immediatamente escludente deve impugnare il bando entro il termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione; l’impugnazione successiva della graduatoria non riapre il termine.
  • Il giudice amministrativo può rilevare d’ufficio l’irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 c.p.a., anche se la parte resistente non ha formulato tempestivamente la relativa eccezione, purché la questione sia sottoposta al contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
  • Quando il giudice rileva la questione di rito direttamente in udienza e la parte interessata non compare, l’assenza del difensore non determina di per sé la violazione del contraddittorio né impone l’adozione di ulteriori provvedimenti interlocutori.
  • La sentenza in forma semplificata può essere adottata anche all’esito di un’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., quando il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile, infondato o fondato; non è limitata all’esito della camera di consiglio cautelare prevista dall’art. 60 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazione

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