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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30364/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

La condannata impugnava il decreto con cui il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibili le nuove richieste di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà. Sosteneva che l'istanza di affidamento in prova fosse proponibile dopo l'inizio dell'esecuzione della pena ex art. 47, comma 4, ord. pen. e che l'esecuzione dovesse ritenersi iniziata già con la notifica del primo ordine di esecuzione emesso dalla Procura di Lecce il 25.8.2020, successivamente reiterato nel 2025. Denunciava quindi, ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p., l'erronea applicazione degli artt. 656 e 666, comma 2, c.p.p. e dell'art. 47 ord. pen., assumendo che il nuovo ordine di esecuzione del 10.6.2025 non potesse essere trattato come atto autonomo idoneo a impedire la riproposizione della richiesta di misura alternativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Dalla lettura degli atti ha ricostruito che la condannata era stata inizialmente ammessa all'affidamento in prova, ma la misura era stata dichiarata inefficace perché non era stato sottoscritto il verbale contenente le prescrizioni; pertanto l'esecuzione della misura alternativa non era mai realmente iniziata. A seguito del nuovo ordine di esecuzione del 10.6.2025, la successiva richiesta di misura alternativa è stata correttamente dichiarata inammissibile, perché l'art. 656, comma 7, c.p.p. impedisce che la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna sia disposta più di una volta, anche se la nuova istanza riguarda una misura diversa o la stessa misura con motivazione diversa. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in ricorso.

  • art. 656, comma 5, c.p.p.

    Disciplina la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti del soggetto non detenuto al ricorrere delle condizioni previste dalla norma.

  • art. 656, comma 7, c.p.p.

    "la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata"

    Preclude una seconda sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna, anche se il condannato ripresenta una nuova istanza per una misura alternativa diversa o per la stessa misura con diversa motivazione.

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa nel quadro della dedotta erronea applicazione della disciplina procedimentale delle istanze al tribunale di sorveglianza.

  • art. 47, comma 4, ord. pen.

    È stato richiamato per affermare che l'affidamento in prova può essere richiesto dopo l'inizio dell'esecuzione della pena.

  • art. 47, comma 5, ord. pen.

    La requisitoria del Procuratore generale ha indicato che l'esecuzione dell'affidamento in prova decorre dalla sottoscrizione del verbale contenente le prescrizioni.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata applicata per porre le spese processuali a carico della ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una misura alternativa alla detenzione sia stata già innescata nell'ambito della stessa condanna ma non abbia mai prodotto un effettivo avvio dell'esecuzione per mancata accettazione delle prescrizioni, la successiva riproposizione di un'istanza non può eludere il limite posto dall'art. 656, comma 7, c.p.p. se la sospensione dell'esecuzione è già stata disposta una volta.
  • Il divieto di reiterazione della sospensione dell'esecuzione per la medesima condanna opera anche se la nuova domanda riguarda una misura alternativa diversa da quella precedentemente richiesta o la stessa misura con diversa motivazione.
  • Per stabilire se l'esecuzione della misura alternativa sia effettivamente iniziata, non è sufficiente il solo precedente ordine di esecuzione o l'astratta ammissione al beneficio, occorrendo verificare il perfezionamento degli adempimenti richiesti per l'avvio concreto del regime alternativo.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione di legge è infondata quando il provvedimento impugnato abbia fatto corretta applicazione della disciplina che limita la ripetibilità della sospensione dell'esecuzione della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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