Cassazione Penale, Sentenza n. 8939/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che, accogliendo l'appello del P.G., aveva riformato l'assoluzione del Tribunale di Bergamo per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con marchi contraffatti (art. 474 c.p.), condannando l'imputato a 1 anno di reclusione e 3.500 euro di multa con sospensione condizionale. Si deduceva: (i) error in iudicando per l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., in quanto la Corte avrebbe valutato solo il numero degli oggetti senza considerare il loro scarso valore commerciale e l'occasionalità; (ii) violazione delle norme sulla motivazione della determinazione della pena (art. 132 e 133 c.p.) e omessa motivazione sulla dosimetria, specie in riforma in pejus di una sentenza assolutoria; (iii) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e violazione dell'art. 27, comma 3 Cost., senza idonea motivazione nonostante l'incensuratezza e la scarsa gravità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte territoriale ha motivatamente escluso la particolare tenuità del fatto valutando la molteplicità, la tipologia e la destinazione degli oggetti importati, che evidenziano un'organizzazione finalizzata al profitto, e non ha posto rilievo decisivo alla circostanza che i controlli di frontiera abbiano impedito l'effettivo introito illecito. Quanto alla pena, la Corte d'Appello ha correttamente esercitato la discrezionalità nella dosimetria, applicando il minimo edittale (1 anno e 3.500 euro) e ritenendo assenti elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la motivazione è stata ritenuta sufficiente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che punisce l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con marchi contraffatti; è il capo di imputazione originario nei confronti dell'imputato.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha applicato i criteri normativi (entità del fatto, modalità, esiguità del danno, pena edittale) e ha ritenuto che la molteplicità e l'organizzazione dell'operazione escludessero la particolare tenuità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di impugnazione in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha considerato infondati tali motivi prospettati dal ricorrente.
Principi per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse conforme ai criteri di adeguatezza e proporzionalità previsti da tale articolo.
Criteri per la determinazione della pena (circostanze, grado di colpevolezza, personalità, ecc.); la Corte ha ritenuto che la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria fosse esercitata correttamente e motivata.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: il riconoscimento richiede elementi positivi che dimostrino una pluralità di fattori favorevoli; la Corte ha trovato tali elementi non dimostrati nel caso concreto.
Norma procedurale citata in tema di motivazione e valutazione delle circostanze nella sentenza di merito; la Corte ha ritenuto irrilevante la specifica censura in relazione al rispetto degli obblighi motivazionali.
art. 27, comma 3 Cost.
Principio costituzionale relativo alle pene e al trattamento del condannato; richiamato dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che non sia stato violato, posto che la pena inflitta resta nei limiti di legge e con finalità conformi alla Costituzione.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva che prende in considerazione non solo il valore unitario dei beni, ma anche la quantità, la tipologia, le modalità di importazione e l'esistenza di elementi che possano far sorgere un'organizzazione finalizzata al profitto: la mera occasionalità e il basso valore economico non sono sempre sufficienti.
- La discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena è ampia; la Cassazione verifica soltanto la presenza di una motivazione logicamente corretta e aderente ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. Se la pena è vicino al minimo edittale, l'onere motivazionale è attenuato ma non azzerato.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo e non può basarsi su affermazioni generiche (es. incensuratezza o asserita scarsa gravità) senza riscontri concreti; il giudice deve indicare gli elementi ritenuti preponderanti che ostano al loro riconoscimento.
- In sede di impugnazione, la Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito salvo vizio di legge o di motivazione: censure meramente valutative sulla congruità della pena o sull'apprezzamento della prova difficilmente ottengono accoglimento.
- Quando l'appello è proposto dal P.G. (reformatio in pejus), la posizione dell'imputato può peggiorare rispetto alla sentenza di primo grado; in Cassazione ciò non impedisce il controllo sui profili di diritto e motivazione.
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