Cassazione Penale, Sentenza n. 119/2022 del 05/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello contro la sentenza del Tribunale di Asti che aveva dichiarato Marco Rocco responsabile di furto aggravato. L'appello invocava l'applicazione della circostanza attenuante per aver commesso il fatto sotto l'effetto di stupefacenti (riferendosi alla diminuente di cui all'art. 95 c.p.) e contestava la valutazione delle dichiarazioni dell'imputato. In cassazione si denunciava inosservanza degli artt. 591 e 581 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello aveva sostanzialmente giudicato il merito, anziché limitarsi a verificare la regolarità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità dei motivi d'appello: l'atto d'appello non ha confrontato i motivi con il dato probatorio indicato dalla sentenza di primo grado né ha argomentato in modo puntuale la critica alla ratio decidendi; le evocate circostanze (presa di stupefacenti, percorso terapeutico) erano indicate in modo generico e senza riferimento probatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte ha ritenuto che la doglianza relativa alla motivazione e alla valutazione probatoria non fosse sufficientemente specifica per far emergere una violazione applicabile.
Invocato dal ricorrente insieme all'art. 591; la Corte ha valutato che, anche in presenza di censura su motivazione e prove, l'appello doveva comunque essere specifico e confrontarsi con le ragioni del provvedimento impugnato.
La circostanza attenuante per aver commesso il fatto in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti è stata richiamata dal ricorrente, ma la Corte ha osservato l'insuperabile incertezza sull'applicabilità della norma ai fatti prospettati e ha rilevato l'assenza di adeguata documentazione probatoria a sostegno dell'allegata diminuente.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni)
Norma processuale richiamata in relazione alla requisitoria scritta e alla mancata richiesta di discussione orale; utilizzata per spiegare la modalità di svolgimento della fase decisionale e della requisitoria scritta del Procuratore generale.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato limitatamente ai termini di impugnazione e ai limiti del ricorso in cassazione; la Corte ha operato la valutazione di ammissibilità nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'appello (come il ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta criticamente le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata.
Massime di principio
- L'appello e il ricorso per cassazione devono contenere motivi specifici e argomentati: critiche generiche alla decisione di merito sono causa di inammissibilità.
- Quando si invoca una circostanza attenuante (es. effetto di stupefacenti), è necessario collegare tale allegazione a elementi di prova concreti e puntuali; mere affermazioni generiche o riferimenti vaghi a documentazione non acquisita non sono sufficienti.
- La specificità richiesta all'impugnante è proporzionale alla precisione con cui le ragioni della decisione impugnata sono state esposte: decisioni dettagliate richiedono una contestazione altrettanto puntuale.
- La corte di merito può dichiarare l'inammissibilità dell'appello quando l'atto non confronta espressamente le ragioni della sentenza impugnata; in tali casi il ricorso successivo in cassazione è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e può comportare sanzioni pecuniarie (es. contributo alla Cassa delle ammende) se non emergono profili che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
- Nel contestare valutazioni basate sulle dichiarazioni dell'imputato occorre proporre elementi di prova contrari o evidenziare errori logici/giuridici specifici nella valutazione del giudice di primo grado.
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