Cassazione Penale, Ordinanza n. 33756/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pisa per la sottrazione di un telefono cellulare dalle mani della persona offesa, qualificata ai sensi dell'art. 624-bis c.p. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, contestando che fosse stata provata l'effettiva sottrazione del telefono e sostenendo che il riconoscimento effettuato dalla persona offesa non derivasse da una percezione diretta. Il secondo motivo chiedeva l'esclusione della recidiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché generico e diretto a ottenere una rivalutazione delle prove, senza indicare specifici travisamenti, a fronte di una motivazione non manifestamente carente o illogica. Ha inoltre rilevato che la motivazione di appello valorizzava, oltre alle dichiarazioni della persona offesa, il rinvenimento della refurtiva subito dopo il fatto e le indicazioni fornite dall'imputato sul luogo in cui aveva gettato la scheda telefonica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché dedotto per la prima volta in cassazione, pur potendo essere sottoposto al giudice di appello. La Corte ha aggiunto che, anche escludendo la recidiva, il termine di prescrizione non sarebbe decorso: al reato, commesso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, si applicava la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, non retroattivamente abrogata dalle successive leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso sia la possibilità di rivalutare in sede di legittimità il materiale probatorio in assenza di specifici travisamenti o di vizi motivazionali macroscopici, sia la deducibilità per la prima volta in cassazione della questione relativa alla recidiva. Ha inoltre ritenuto non maturata la prescrizione anche nell'ipotesi di esclusione della recidiva. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per la condanna relativa alla sottrazione di un telefono cellulare dalle mani della persona offesa.
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza indicato dalla Corte, dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto la disciplina dell'art. 159 c.p. applicabile, secondo la Corte, al reato oggetto del giudizio.
La Corte esclude che abbia abrogato con effetti retroattivi la disciplina della sospensione della prescrizione applicabile al caso.
legge 27 novembre 2021, n. 134
La Corte esclude che abbia abrogato con effetti retroattivi la disciplina applicabile ai reati commessi nel periodo precedente al 2020 e richiama la diversa disciplina per i reati commessi dal 1° gennaio 2020.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, senza allegare specifici travisamenti della prova, si limiti a sollecitare una rivalutazione o una diversa lettura delle fonti probatorie già esaminate dai giudici di merito, quando la motivazione non presenti carenze o illogicità macroscopiche.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del merito probatorio; la censura deve individuare un vizio motivazionale effettivo e decisivo oppure uno specifico travisamento risultante dagli atti.
- La motivazione sulla responsabilità può fondarsi sul compendio costituito dalle dichiarazioni della persona offesa e dal rinvenimento della refurtiva subito dopo il fatto, unitamente agli elementi indicativi della provenienza del bene, quando il ricorso non dimostri specifiche incongruenze logiche o travisamenti.
- È inammissibile in cassazione la questione relativa all'esclusione della recidiva che, pur potendo essere dedotta, non sia stata sottoposta al giudice di appello, poiché la Corte di legittimità non può esaminare per la prima volta una censura sulla quale la decisione impugnata non si è pronunciata.
- Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017; tale disciplina non è stata retroattivamente abrogata dalle successive leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021.
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