Cassazione Penale, Ordinanza n. 19965/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che l'ha ritenuta responsabile dei reati ascritti e ha confermato il trattamento sanzionatorio. Nel ricorso vengono proposti numerosi motivi: alcuni attengono alla responsabilità penale (motivi n. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15) e contestano, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, l'applicazione dell'art. 192 c.p.p. e un asserito travisamento delle prove poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza; altri attengono al trattamento sanzionatorio (motivi n. 3, 5, 12 e 13) e censurano il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e l'esclusione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La Corte rileva però che le doglianze di merito mirano in sostanza a una rivalutazione del compendio probatorio, senza specifica individuazione di travisamenti decisivi, e che le censure sul trattamento punitivo non risultano proponibili in cassazione nei termini prospettati, essendo sorrette da motivazione sufficiente e non illogica nella decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che i motivi sulla responsabilità sono generiche doglianze di fatto, dirette a ottenere una rivalutazione delle prove e non un controllo di legittimità, e che non individuano specifici travisamenti delle emergenze processuali. Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio, ritiene corretta la motivazione della Corte territoriale nel negare sia l'art. 131-bis c.p. sia l'art. 62 n. 4 c.p. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La censura sul travisamento della prova e sulla valutazione delle fonti probatorie non può tradursi in una rivalutazione del fatto in sede di legittimità; occorre individuare specifici travisamenti decisivi delle emergenze processuali.
L'esclusione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è ritenuta correttamente motivata dalla Corte territoriale.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa sulla base di motivazione ritenuta sufficiente e non illogica, dopo esame delle deduzioni difensive.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera rivalutazione del materiale probatorio o in una alternativa lettura delle prove, se non vengono indicati specifici travisamenti decisivi già emergenti dalla sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere prospettato in modo generico: il ricorso deve indicare con precisione la norma violata e il concreto errore argomentativo o probatorio denunciato.
- Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio, compreso il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti, sono inammissibili quando la sentenza impugnata dia conto in modo sufficiente e non illogico delle ragioni ostative.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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