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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19965/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che l'ha ritenuta responsabile dei reati ascritti e ha confermato il trattamento sanzionatorio. Nel ricorso vengono proposti numerosi motivi: alcuni attengono alla responsabilità penale (motivi n. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15) e contestano, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, l'applicazione dell'art. 192 c.p.p. e un asserito travisamento delle prove poste a fondamento dell'affermazione di colpevolezza; altri attengono al trattamento sanzionatorio (motivi n. 3, 5, 12 e 13) e censurano il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e l'esclusione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. La Corte rileva però che le doglianze di merito mirano in sostanza a una rivalutazione del compendio probatorio, senza specifica individuazione di travisamenti decisivi, e che le censure sul trattamento punitivo non risultano proponibili in cassazione nei termini prospettati, essendo sorrette da motivazione sufficiente e non illogica nella decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Rileva che i motivi sulla responsabilità sono generiche doglianze di fatto, dirette a ottenere una rivalutazione delle prove e non un controllo di legittimità, e che non individuano specifici travisamenti delle emergenze processuali. Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio, ritiene corretta la motivazione della Corte territoriale nel negare sia l'art. 131-bis c.p. sia l'art. 62 n. 4 c.p. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La censura sul travisamento della prova e sulla valutazione delle fonti probatorie non può tradursi in una rivalutazione del fatto in sede di legittimità; occorre individuare specifici travisamenti decisivi delle emergenze processuali.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'esclusione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è ritenuta correttamente motivata dalla Corte territoriale.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa sulla base di motivazione ritenuta sufficiente e non illogica, dopo esame delle deduzioni difensive.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera rivalutazione del materiale probatorio o in una alternativa lettura delle prove, se non vengono indicati specifici travisamenti decisivi già emergenti dalla sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere prospettato in modo generico: il ricorso deve indicare con precisione la norma violata e il concreto errore argomentativo o probatorio denunciato.
  • Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio, compreso il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti, sono inammissibili quando la sentenza impugnata dia conto in modo sufficiente e non illogico delle ragioni ostative.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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