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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 558/2020 del 15/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente proprietario)

La controversia

La controversia riguarda l’ICI dovuta per il 2004 su 48 alloggi posseduti da un istituto autonomo per le case popolari nel Comune ricorrente. L’istituto, dopo una precedente cassazione con rinvio, ha riassunto il giudizio chiedendo la detrazione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992 per ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale, pari a Euro 206,58, e l’annullamento dell’avviso di accertamento n. 30/2006, con riliquidazione dell’imposta. La CTR Campania, con sentenza del 10 febbraio 2016, ha riconosciuto la riduzione e annullato l’avviso, ritenendo che gli alloggi dovessero presumersi regolarmente assegnati e che spettasse al Comune fornire prova contraria. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 8 e 10 del D.Lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 10 della L. n. 212 del 2000 e della circolare ministeriale n. 118 del 7 giugno 2000, oltre a insufficiente e contraddittoria motivazione. Ha sostenuto che la detrazione non potesse essere riconosciuta senza una richiesta formale dell’istituto e che quest’ultimo avrebbe dovuto specificare quali alloggi fossero regolarmente assegnati e beneficiassero dell’agevolazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato la censura inammissibile, nella parte in cui riguardava questioni non menzionate nella sentenza impugnata, perché il Comune non aveva indicato in quale fase e con quale atto le avesse tempestivamente sollevate. Nel merito, ha ritenuto comunque infondata la tesi secondo cui fosse necessaria una richiesta preventiva individualizzata: in base alla presunzione, già affermata nella precedente ordinanza di cassazione con rinvio e non censurata, gli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari si presumono gestiti conformemente alla legge e regolarmente assegnati; spetta quindi all’ente impositore provare l’irregolarità della gestione o dell’assegnazione. In mancanza di tale prova trova applicazione la riduzione ICI, senza che ciò significhi che la detrazione operi automaticamente in ogni caso. È stata inoltre dichiarata inammissibile la doglianza di insufficienza e contraddittorietà della motivazione, poiché, secondo la formulazione ratione temporis dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non era indicato il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso. Il Comune è stato condannato a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.000, oltre spese forfettarie e accessori di legge, ed è stato dichiarato tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8, commi 2 e 2-bis, D.Lgs. n. 504/1992

    In quest’ottica, non può sostenersi che la detrazione spetti automaticamente ex lege, ma solo in difetto di prova, gravante sull’ente impositore, sulla irregolare gestione e/o assegnazione degli alloggi.

    La riduzione prevista per gli alloggi regolarmente assegnati opera quando l’ente impositore non fornisca prova contraria alla presunzione di regolarità della gestione e dell’assegnazione; non è riconosciuta incondizionatamente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Da ultimo, soggiacendo la censura ratione temporis all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nell’attuale formulazione, inammissibile è la doglianza di insufficienza e di contraddittorietà della motivazione, in assenza della indicazione di un fatto fenomenologico il cui esame sarebbe stato omesso.

    La censura motivazionale è inammissibile se non individua il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

    Quando ricorrono i presupposti temporali e processuali previsti dalla norma, il rigetto del ricorso comporta il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Per gli alloggi degli istituti autonomi per le case popolari opera la presunzione, salvo prova contraria, che siano gestiti conformemente alla legge e regolarmente assegnati. Incombe sull’ente impositore dimostrare l’irregolarità della gestione o dell’assegnazione; in assenza di tale prova si applica la riduzione ICI prevista per gli alloggi regolarmente assegnati.
  • La riduzione ICI collegata alla regolare assegnazione degli alloggi non è automatica incondizionatamente, ma consegue alla presunzione di regolarità non superata dalla prova contraria dell’ente impositore.
  • Se una questione non risulta affrontata nella sentenza impugnata, chi la deduce in cassazione deve indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale l’abbia tempestivamente sollevata.
  • Nel regime dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis, la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione è inammissibile se non individua il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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