Cassazione Penale, Ordinanza n. 30712/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di un reato connesso al lancio di fumogeni in occasione di un evento sportivo. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., lamentando il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: secondo la difesa, la decisione di merito avrebbe trascurato modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e grado di colpevolezza, fondando il rigetto solo sulla gravità del fatto. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova sulla riconducibilità dell'azione al ricorrente, sostenendo che non vi fosse stata identificazione certa dell'autore del lancio dei fumogeni, che i testimoni non lo avessero riconosciuto come autore del gesto, che alcuni riconoscimenti sarebbero stati fraintesi e che non vi sarebbe stata una reale situazione di pericolo o tafferugli. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure generiche e aspecifiche, perché sostanzialmente riproposte in chiave di merito e non idonee a evidenziare specifici travisamenti o illogicità manifeste della motivazione di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse già affrontato in modo logicamente corretto sia il tema dell'identificazione dell'imputato come autore del lancio dei fumogeni, sia il diniego della particolare tenuità del fatto. Quanto alla prova dell'identificazione, ha richiamato le dichiarazioni dei testi e i riconoscimenti fotografici e video valorizzati dai giudici di merito, osservando che la difesa mirava in realtà a una nuova valutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha rilevato che la condotta era stata ritenuta intrinsecamente pericolosa, perché le torce/fumogeni erano stati lanciati in modo da cadere anche all'interno del campo di gioco, con possibile rischio per giocatori e arbitri; ha aggiunto che, per i reati di pericolo, la valutazione dell'offesa va compiuta ex ante e che l'assenza di un danno concretamente verificatosi non è decisiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; nel caso concreto la causa di non punibilità è stata esclusa per la pericolosità della condotta.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio motivazionale è censurabile solo se l'illogicità è evidente e percepibile ictu oculi; non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove.
È il parametro richiamato per la valutazione complessiva della tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p.
È richiamato come reato di pericolo, con valutazione dell'offesa da compiersi ex ante, indipendentemente dal verificarsi di un danno concreto.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, quando la censura mira in realtà a una diversa lettura del fatto.
- Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo se si indica uno specifico dato probatorio, decisivo e non valutativo, che sia stato oggettivamente e manifestamente distorto dal giudice di merito; non basta contrapporre una ricostruzione alternativa delle risultanze.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. va esclusa quando la condotta, valutata globalmente, presenti una concreta pericolosità, anche se l'evento dannoso non si sia poi verificato.
- Nei reati di pericolo la lesione del bene giuridico va apprezzata ex ante, al momento della condotta, sicché l'assenza di un danno concreto successivo non è di per sé decisiva per escludere la rilevanza penale o per applicare l'art. 131-bis c.p.
- La motivazione che fondi l'affermazione di responsabilità su plurimi elementi convergenti di identificazione e di riscontro probatorio è insindacabile in cassazione se logicamente coerente e non affetta da manifesta illogicità.
Come è indicizzato
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