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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34425/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Cagliari, ha confermato la condanna dell'imputato per incendio (art. 423 c.p.), eliminando dalla pena l'aumento per continuazione riferito al reato di maltrattamenti. Su quest'ultimo capo, ritenuto il fatto diverso da quello descritto nell'imputazione, ha dichiarato la nullità della sentenza e trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica. La pena per il capo confermato è stata ridotta ad anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione, oltre alle spese processuali. Con il primo motivo, la difesa ha denunciato violazione degli artt. 192, comma 2, e 546, comma 1, lett. e), c.p.p. e vizio della motivazione sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 423 c.p., anziché dell'art. 424 c.p.: ha sostenuto che il fuoco appiccato a un divano non avrebbe avuto caratteristiche di intensità e propagazione tali da creare pericolo per la pubblica incolumità; ha contestato la gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari e l'inferenza del dolo di incendio dalle dichiarazioni dell'imputato e dalle modalità dell'azione, prospettando invece l'intenzione di danneggiare l'abitazione durante una condizione di disagio psichico. Con il secondo motivo, ha lamentato la mancata sostituzione della pena detentiva breve con una pena sostitutiva pecuniaria, sostenendo che i precedenti penali non costituissero ostacolo e che non vi fossero ragioni per presumere l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria; la richiesta è stata tuttavia formulata per la prima volta in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la motivazione di merito ha dato conto che, all'arrivo dei Carabinieri, le fiamme avvolgevano l'intero immobile e fuoriuscivano da una finestra, rendendo necessario un complesso intervento dei Vigili del fuoco; le fotografie documentavano la distruzione del divano e di altri arredi, nonché danni a muri, soffitto, impianto elettrico, infissi e serranda. Questi elementi giustificavano la qualificazione come incendio e l'esclusione dell'art. 424 c.p.; la volontà è stata desunta dalle modalità della condotta e dalle dichiarazioni dell'imputato, valutate dal giudice di merito. Le censure chiedevano in sostanza una nuova lettura dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità in assenza di vizi motivazionali rilevanti. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la sostituzione non era stata chiesta alla Corte d'appello con una richiesta specifica e motivata e non poteva essere domandata per la prima volta in cassazione; il giudice d'appello non può disporla d'ufficio, non rientrando la conversione tra i benefici e le diminuzioni elencati dall'art. 597, comma 5, c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 423 c.p.

    In questi termini, la possibilità di ricondurre il comportamento di XXXXXX alla fattispecie dell’art. 424 cod. pen. risulta correttamente esclusa alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen.

    La fattispecie di incendio è configurabile quando si verifica l'incendio; se invece il fuoco appiccato per danneggiare non cagiona né incendio né pericolo d'incendio, ricorre il danneggiamento. Se sorge il pericolo d'incendio senza che questo si verifichi, trova applicazione l'art. 424 c.p.

  • art. 424 c.p.

    In questi termini, la possibilità di ricondurre il comportamento di XXXXXX alla fattispecie dell’art. 424 cod. pen. risulta correttamente esclusa alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen.

    Il danneggiamento seguito da incendio presuppone il sorgere di un pericolo d'incendio; l'art. 424 c.p. si applica quando tale pericolo sorge, mentre, se si verifica l'incendio, la condotta ricade nell'art. 423 c.p.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Alla luce di tale quadro motivazionale, le doglianze difensive non risultano meritevoli di accoglimento dovendo al riguardo ricordare che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo edella non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione verifica l'esistenza di ragioni giuridicamente apprezzabili, l'assenza di manifesta illogicità e la coerenza argomentativa; non consente di rivedere gli accertamenti di fatto né di sostituire la valutazione probatoria del giudice di merito.

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    Non risulta, infatti, che la richiesta sia stata formulata al Giudice di appello, dovendosi al riguardo ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui non sia stata formulata, nell'atto di gravame, una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello.

    La sostituzione della pena detentiva breve non è concedibile d'ufficio in appello se l'impugnazione non contiene una richiesta specifica e motivata: la conversione non è compresa tra i benefici e le diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, c.p.p.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    La Corte di appello, con motivazione immune da aporie logiche, ha evidenziato la sussistenza di un compendio probatorio univocamente orientato alla qualificazione del fatto in termini di incendio.

    La valutazione del compendio probatorio è stata ritenuta adeguatamente motivata; la Corte non ha ravvisato una violazione della regola di valutazione degli indizi dedotta dalla difesa.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La Corte di appello, con motivazione immune da aporie logiche, ha evidenziato la sussistenza di un compendio probatorio univocamente orientato alla qualificazione del fatto in termini di incendio.

    La decisione impugnata è stata considerata dotata di motivazione coerente e sufficiente quanto alla ricostruzione probatoria e alla qualificazione del fatto.

  • art. 20-bis c.p.

    Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione delle pene sostitutive, giacché l’istanza in questione veniva proposta, per la prima volta, solo con il ricorso per cassazione oggetto di vaglio.

    La Corte ha escluso di poter accogliere la richiesta di pena sostitutiva avanzata per la prima volta in cassazione.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione delle pene sostitutive, giacché l’istanza in questione veniva proposta, per la prima volta, solo con il ricorso per cassazione oggetto di vaglio.

    La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva non può essere introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

  • art. 56-quater legge n. 689 del 1981

    Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione delle pene sostitutive, giacché l’istanza in questione veniva proposta, per la prima volta, solo con il ricorso per cassazione oggetto di vaglio.

    La domanda di sostituzione con pena pecuniaria è stata respinta perché proposta tardivamente in cassazione, senza esame nel merito dei presupposti sostanziali prospettati.

Massime di principio

  • La distinzione tra incendio e danneggiamento seguito da incendio dipende dall'effettivo sviluppo del fuoco: se si verifica l'incendio si applica l'art. 423 c.p.; se non si verifica l'incendio ma sorge un pericolo d'incendio può applicarsi l'art. 424 c.p.; se non sorge né incendio né tale pericolo, la condotta può integrare il danneggiamento.
  • La volontà di appiccare un incendio può essere desunta, con valutazione complessiva, dalle concrete modalità della condotta e dalle dichiarazioni dell'imputato; la loro valutazione compete al giudice di merito se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
  • Il ricorso per cassazione non consente una nuova lettura degli elementi fattuali e probatori né la sostituzione della ricostruzione del giudice di merito con una diversa ricostruzione proposta dal ricorrente. Il controllo sulla motivazione riguarda la sua tenuta logica e giuridica nei limiti previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • La sostituzione della pena detentiva breve non può essere disposta d'ufficio dal giudice d'appello se nell'atto di gravame non è stata formulata una richiesta specifica e motivata; la richiesta avanzata per la prima volta in cassazione è tardiva.

Come è indicizzato

MaterieIncolumità pubblicaImpugnazioniPena e commisurazioneElemento soggettivo
RamiDelitti contro la personaProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaContinuazione

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