Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23527/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/11/2022 con cui è stata convalidata l'arresto per violazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il ricorrente ha denunciato la nullità della convalida per non avergli consentito di rendere dichiarazioni spontanee in udienza (dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere) e ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 390, 391 e 494 c.p.p. in relazione agli artt. 24, 111 e 113 Cost.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che in sede di convalida dell'arresto (art. 391 c.p.p., richiamato dall'art. 558 c.p.p.) non sia prevista la facoltà di rendere dichiarazioni spontanee alternativamente o congiuntamente all'interrogatorio, a differenza dell'udienza preliminare e del dibattimento. Il verbale d'udienza ha evidenziato che l'arrestato ha declinato le generalità e poi si è avvalso della facoltà di non rispondere; la difesa non si è opposta alla convalida ma solo alla misura cautelare. La Corte ha inoltre richiamato l'autonomia della fase di convalida rispetto a quella cautelare e la necessità di proporre i rimedi appropriati; ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale contestata (illecito in materia di stupefacenti) che costituisce il reato per cui è stato arrestato il ricorrente.

  • art. 391 c.p.p.

    Disciplina l'udienza di convalida dell'arresto/fermo; la Corte interpreta che tale udienza non prevede la facoltà di rendere dichiarazioni spontanee alternate o congiunte all'interrogatorio.

  • art. 558 c.p.p.

    Norma richiamata dal giudice di merito per l'applicazione di disposizioni compatibili al giudizio di convalida; applicata per escludere la facoltà di dichiarazioni spontanee in convalida.

  • art. 494 c.p.p.

    Regola il diritto di rendere dichiarazioni spontanee nel dibattimento; citata a confronto per evidenziare la più ampia possibilità di autodifesa in fasi successive rispetto alla convalida.

  • art. 421 c.p.p.

    Norma dell'udienza preliminare richiamata per confronto: anche in sede di giudizio preliminare è prevista la possibilità di dichiarazioni spontanee, a differenza della convalida.

  • art. 127 c.p.p.

    Prevede che il soggetto intervenuto all'udienza possa essere "sentito"; la Corte osserva però che non sono definite modalità e che per la convalida si applicano le disposizioni specifiche (art. 391/558) in quanto compatibili.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente, in caso di inammissibilità manifesta, l'imposizione di spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicato per condannare il ricorrente a versare euro 3.000,00.

  • art. 390 c.p.p.

    Citato nella questione di legittimità costituzionale insieme ad altri articoli; la sentenza ritiene non fondata la censura costituzionale relativa alla mancanza di facoltà di dichiarazioni spontanee in convalida.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nella censura costituzionale (diritto alla difesa); la Corte ritiene compatibile la modulazione legislativa delle facoltà difensive nelle diverse fasi procedurali.

  • art. 111 Cost.

    Invocato nella questione costituzionale relativa al giusto processo; la Corte non ravvisa la violazione nella normativa processuale applicata alla convalida.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato nella censura costituzionale; la Corte ritiene che la limitazione delle dichiarazioni spontanee in convalida non leda i parametri costituzionali evocati.

Massime di principio

  • In sede di convalida dell'arresto (art. 391 c.p.p.) non è prevista la facoltà per l'arrestato di rendere dichiarazioni spontanee alternative o congiunte all'interrogatorio; la fase è sostanzialmente tecnica e concentrata sulla verifica della legittimità della misura.
  • L'arrestato può comunque avvalersi della facoltà di non rispondere o essere sottoposto a interrogatorio: l'ascolto dell'indagato è garantito attraverso l'interrogatorio, che resta la principale garanzia difensiva in quella fase.
  • Le diverse fasi del processo possono prevedere diverse modalità di esercizio dei diritti di difesa; la diversa modulazione legislativa non è in sé irragionevole e può essere compatibile con i principi costituzionali invocati.
  • Eventuali vizi o nullità della convalida dell'arresto devono essere impugnati specificamente con il rimedio previsto (ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 391, comma 4, c.p.p.); l'eventuale nullità della convalida è autonoma e non si riverbera automaticamente sul giudizio successivo.
  • Se il difensore desidera che l'indagato rilasci dichiarazioni, è preferibile chiedere formalmente l'interrogatorio; eccezioni sul mancato riconoscimento di dichiarazioni spontanee in convalida difficilmente prosperano.
  • Le censure costituzionali relative alla mancata previsione di dichiarazioni spontanee in convalida sono di difficile accoglimento, salvo che non si dimostrino specifiche e gravi lesioni del diritto di difesa non altrimenti rimediabili.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); valutare la fondatezza prima di proporre impugnazioni strumentali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.