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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38635/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per molteplici censure: omissione di considerazione di una memoria difensiva contenente nuovi motivi (violazione del diritto di difesa, art. 178 c.p.p.); carenze probatorie e vizio di identificazione dell'autore (violazione dell'art. 192 c.p.p. e art. 533 c.p.p. relativo al giudizio sugli indizi); erronea applicazione delle norme sulla prescrizione e mancata declaratoria di estinzione per prescrizione; errata applicazione della recidiva e mancato riconoscimento delle attenuanti (artt. 69, 132, 133 c.p.); mancata declaratoria di improcedibilità per remissione di querela; vizi nella determinazione della pena; contestazione di un errore materiale relativo alla trattazione orale (art. 23-bis d.l. 137/2020) e istanza successiva relativa alla sopravvenuta procedibilità a querela prevista dal d.lgs. 150/2022.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti o manifestamente infondati. Ha ritenuto legittime le decisioni dei giudici di merito sulla identificazione del ricorrente (sulla base di tabulati telefonici e testimonianze), sulla valutazione probatoria (che resta riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non con specifico vizio di motivazione) e sul calcolo della prescrizione tenuto conto della recidiva. Ha inoltre escluso l'esistenza di remissione di querela idonea a estinguere il reato e ha ritenuto irrilevante, per motivi di inammissibilità del ricorso, la sopravvenuta procedibilità se il ricorso è inammissibile. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Invocata dal ricorrente per censurare la mancata valutazione della memoria difensiva; la Corte ha ritenuto che i "motivi nuovi" siano inammissibili quando non collegati all'originario atto di impugnazione e che l'omessa considerazione non comporti automaticamente nullità se i motivi sono manifestamente infondati o non decisivi.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ricordato che le doglianze sulla valutazione probatoria non sono deducibili come violazione di legge in cassazione e che la rivalutazione delle prove è preclusa al giudice di legittimità salvo specifici vizi di motivazione.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio che la condanna deve fondarsi su indizi gravi, univoci e concordanti; la Corte ha ritenuto che nel caso di specie gli elementi acquisiti fossero sufficienti e la censura inammissibile.

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato rispetto al concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato la valutazione di responsabilità concorrente sulla base degli elementi probatori di merito.

  • art. 157 cod. pen.

    Rilevante per il calcolo della prescrizione; la Corte ha precisato che il giudizio di comparazione non incide sul calcolo del tempo di prescrizione e che la recidiva va comunque considerata nel computo.

  • art. 161 cod. pen.

    Applicato per la determinazione dei termini di prescrizione e degli effetti degli atti interruttivi; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno considerato l'allungamento dei termini per effetto della recidiva e degli atti interruttivi.

  • art. 69 cod. pen.

    Richiamato in ordine alla compatibilità tra attenuanti e recidiva reiterata: la Corte ha ricordato che la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti speciali è esclusa dal disposto e ha ritenuto legittimo il trattamento sanzionatorio adottato.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Norme guida per la determinazione della pena: la Corte ha ribadito che la quantificazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che in cassazione è inammissibile la richiesta di nuova valutazione della congruità della pena salvo arbitrarietà o illogicità.

  • art. 152 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla remissione di querela: la Corte ha ritenuto che la presunta remissione evocata dalla persona offesa non fosse inequivoca e che, quindi, non si potesse dichiarare l'estinzione del reato per remissione.

  • art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato in ordine alla trattazione orale: la Corte ha rilevato un errore materiale nella motivazione sull'assenza di trattazione orale ma ha constatato dal verbale che la trattazione orale c'è stata, rendendo infondata la doglianza.

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    Riferito alla sopravvenuta procedibilità a querela per taluni reati: la Corte ha spiegato che l'innovazione favorevole in tema di procedibilità non può sanare l'inammissibilità di un ricorso, salvo che la remissione di querela sia tempestivamente rilevata e determinante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese e per la liquidazione delle somme dovute dall'inammissibile ricorrente; la Corte ha altresì irrogato una somma a titolo di ammenda alla cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • I "motivi nuovi" depositati in appello o in cassazione sono ammissibili solo se si collegano e ampliano le ragioni già dedotte nell'originario atto di impugnazione; altrimenti sono inammissibili e possono determinare il rigetto del ricorso.
  • La Corte di Cassazione non può riconsiderare liberamente la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito; le censure sulla valutazione probatoria devono essere rivolte alla motivazione, non all'apprezzamento degli elementi probatori.
  • La recidiva e le circostanze aggravanti speciali incidono sul calcolo dei termini di prescrizione: la loro applicazione può allungare i termini e rendere non estinto il reato alla data della sentenza.
  • La remissione di querela estingue il reato solo se emerge chiaramente e inequivocabilmente dal processo; affermazioni ambigue della persona offesa non sono sufficienti.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, salvo errori logici o arbitrari, difficilmente è sindacabile in cassazione.
  • Gli errori materiali nella motivazione (es. indicazione sulla trattazione orale) possono essere rettificati se il verbale di udienza dimostra il contrario e non comportano necessariamente l'annullamento della decisione.

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