Cassazione Penale, Sentenza n. 38635/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per molteplici censure: omissione di considerazione di una memoria difensiva contenente nuovi motivi (violazione del diritto di difesa, art. 178 c.p.p.); carenze probatorie e vizio di identificazione dell'autore (violazione dell'art. 192 c.p.p. e art. 533 c.p.p. relativo al giudizio sugli indizi); erronea applicazione delle norme sulla prescrizione e mancata declaratoria di estinzione per prescrizione; errata applicazione della recidiva e mancato riconoscimento delle attenuanti (artt. 69, 132, 133 c.p.); mancata declaratoria di improcedibilità per remissione di querela; vizi nella determinazione della pena; contestazione di un errore materiale relativo alla trattazione orale (art. 23-bis d.l. 137/2020) e istanza successiva relativa alla sopravvenuta procedibilità a querela prevista dal d.lgs. 150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti o manifestamente infondati. Ha ritenuto legittime le decisioni dei giudici di merito sulla identificazione del ricorrente (sulla base di tabulati telefonici e testimonianze), sulla valutazione probatoria (che resta riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se non con specifico vizio di motivazione) e sul calcolo della prescrizione tenuto conto della recidiva. Ha inoltre escluso l'esistenza di remissione di querela idonea a estinguere il reato e ha ritenuto irrilevante, per motivi di inammissibilità del ricorso, la sopravvenuta procedibilità se il ricorso è inammissibile. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Invocata dal ricorrente per censurare la mancata valutazione della memoria difensiva; la Corte ha ritenuto che i "motivi nuovi" siano inammissibili quando non collegati all'originario atto di impugnazione e che l'omessa considerazione non comporti automaticamente nullità se i motivi sono manifestamente infondati o non decisivi.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ricordato che le doglianze sulla valutazione probatoria non sono deducibili come violazione di legge in cassazione e che la rivalutazione delle prove è preclusa al giudice di legittimità salvo specifici vizi di motivazione.
Richiamato in relazione al principio che la condanna deve fondarsi su indizi gravi, univoci e concordanti; la Corte ha ritenuto che nel caso di specie gli elementi acquisiti fossero sufficienti e la censura inammissibile.
Richiamato rispetto al concorso di persone nel reato; la Corte ha confermato la valutazione di responsabilità concorrente sulla base degli elementi probatori di merito.
Rilevante per il calcolo della prescrizione; la Corte ha precisato che il giudizio di comparazione non incide sul calcolo del tempo di prescrizione e che la recidiva va comunque considerata nel computo.
Applicato per la determinazione dei termini di prescrizione e degli effetti degli atti interruttivi; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno considerato l'allungamento dei termini per effetto della recidiva e degli atti interruttivi.
Richiamato in ordine alla compatibilità tra attenuanti e recidiva reiterata: la Corte ha ricordato che la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti speciali è esclusa dal disposto e ha ritenuto legittimo il trattamento sanzionatorio adottato.
Norme guida per la determinazione della pena: la Corte ha ribadito che la quantificazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che in cassazione è inammissibile la richiesta di nuova valutazione della congruità della pena salvo arbitrarietà o illogicità.
Richiamato in relazione alla remissione di querela: la Corte ha ritenuto che la presunta remissione evocata dalla persona offesa non fosse inequivoca e che, quindi, non si potesse dichiarare l'estinzione del reato per remissione.
art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in ordine alla trattazione orale: la Corte ha rilevato un errore materiale nella motivazione sull'assenza di trattazione orale ma ha constatato dal verbale che la trattazione orale c'è stata, rendendo infondata la doglianza.
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
Riferito alla sopravvenuta procedibilità a querela per taluni reati: la Corte ha spiegato che l'innovazione favorevole in tema di procedibilità non può sanare l'inammissibilità di un ricorso, salvo che la remissione di querela sia tempestivamente rilevata e determinante.
Applicato per la condanna alle spese e per la liquidazione delle somme dovute dall'inammissibile ricorrente; la Corte ha altresì irrogato una somma a titolo di ammenda alla cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- I "motivi nuovi" depositati in appello o in cassazione sono ammissibili solo se si collegano e ampliano le ragioni già dedotte nell'originario atto di impugnazione; altrimenti sono inammissibili e possono determinare il rigetto del ricorso.
- La Corte di Cassazione non può riconsiderare liberamente la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito; le censure sulla valutazione probatoria devono essere rivolte alla motivazione, non all'apprezzamento degli elementi probatori.
- La recidiva e le circostanze aggravanti speciali incidono sul calcolo dei termini di prescrizione: la loro applicazione può allungare i termini e rendere non estinto il reato alla data della sentenza.
- La remissione di querela estingue il reato solo se emerge chiaramente e inequivocabilmente dal processo; affermazioni ambigue della persona offesa non sono sufficienti.
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, salvo errori logici o arbitrari, difficilmente è sindacabile in cassazione.
- Gli errori materiali nella motivazione (es. indicazione sulla trattazione orale) possono essere rettificati se il verbale di udienza dimostra il contrario e non comportano necessariamente l'annullamento della decisione.
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