Cassazione Penale, Sentenza n. 15227/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. In particolare ha sostenuto che, essendo a carico del ricorrente solo un precedente per decreto penale e trascorsi molti anni dal reato, la Corte avrebbe dovuto valutare d'ufficio la sospensione condizionale ex art. 587 comma 5 c.p.p. e che la questione non poteva considerarsi non proposta in sede di rinvio poiché superata dall'esito dell'annullamento disposto dalla Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice di rinvio ha i poteri limitati ai punti oggetto dell'annullamento e che il diniego della sospensione condizionale non era devoluto al giudice di rinvio (non essendo stato oggetto del ricorso per cassazione). Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice d'appello non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale né a motivare sul punto quando la richiesta è formulata in termini generici (richiamo ai 'benefici di legge') senza indicare elementi di fatto idonei a giustificarla. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. (In precedenza la Corte d'Appello di Genova aveva operato l'aumento ex art. 99 comma 2 c.p. e rideterminato la pena a mesi 7 e giorni 10 di reclusione e euro 1.200 di multa in relazione agli artt. 81 cpv c.p. e 73 comma 5 DPR 309/90.)
Norme richiamate
Utilizzato dalla Corte d'appello per l'aumento di euro 100,00; il giudice di merito può applicare gli aumenti di pena previsti dalla norma nella determinazione complessiva della sanzione.
art. 81 c.p., comma finale (cpv)
Norma richiamata riguardo alla determinazione della pena per i reati considerati; applicata nella composizione delle circostanze e della pena inflitta.
DPR 309/1990, art. 73, comma 5
DPR 309/90, art. 73, comma 5
Norma sostanziale relativa alla fattispecie di stupefacenti contestata; ha rilevanza nella determinazione della pena principale e delle sanzioni pecuniarie.
Richiamato dalla difesa come base per chiedere la valutazione d'ufficio della sospensione condizionale; la Corte ha precisato che il giudice d'appello non è comunque obbligato a concedere d'ufficio la sospensione quando la richiesta è generica e priva di elementi fattuali idonei.
Richiamato per chiarire che, se il rinvio riguarda solo la determinazione della pena, non trova applicazione il disposto di tale comma che sarebbe rilevante in altri profili del giudizio di rinvio.
Norma richiamata in relazione agli effetti dell'inammissibilità del ricorso: assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità impedisce altre conseguenze, ma non esenta il ricorrente dalle spese e dalla sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende).
La questione relativa al conseguimento di un lucro di speciale tenuità è stata trattata nei precedenti gradi: la Cassazione aveva dichiarato inammissibili i motivi relativi a tale attenuante, richiamando una prognosi negativa sulla capacità dell'imputato di osservare misure sostitutive.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 6019/1993; Sez. 1, n. 44188/2023; Sez. 4, n. 1513/2013)
Casi citati nella motivazione
Giurisprudenza consolidata richiamata per i principi: il giudice di rinvio agisce nei limiti dell'annullamento; il giudice d'appello non deve concedere d'ufficio la sospensione condizionale se la richiesta è generica; e si ribadiscono limiti applicativi dell'art. 597 c.p.p. quando il rinvio riguarda solo la pena.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla parzialmente una sentenza limitatamente alla determinazione della pena, il giudice di rinvio può decidere solo sui punti devoluti e su questioni strettamente connesse all'annullamento; questioni non oggetto del ricorso per Cassazione restano altrimenti inalterate.
- Il giudice d'appello o di rinvio non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena se la richiesta è formulata in modo generico (es. richiamo ai 'benefici di legge' senza indicare elementi di fatto): per ottenere la sospensione è necessario che la difesa deduca elementi fattuali specifici e pertinenti.
- Per preservare la possibilità di riesame in sede di rinvio, le doglianze ritenute decisive devono essere espressamente dedotte nel ricorso per Cassazione; altrimenti il principio devolutivo impedisce che vengano valutate dal giudice di rinvio.
- Quando in Cassazione alcuni motivi sono dichiarati inammissibili o sono respinti per ragioni di prognosi o violazioni precedenti, tali valutazioni preclusive incidono sulla possibilità di concedere misure sostitutive o benefici in sede di rinvio.
- Il ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese processuali e al pagamento di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) secondo l'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante valutare la fondatezza e la correttezza formale del ricorso prima di proporlo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15196/2025 del 17/04/2025
- Sentenza penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15199/2025 del 17/04/2025
- Sentenza penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15201/2025 del 17/04/2025
- Sentenza penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15202/2025 del 17/04/2025
- Sentenza penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15203/2025 del 17/04/2025
- Sentenza penale · 17 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15204/2025 del 17/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →