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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25521/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una società cooperativa, poi in liquidazione e in concordato preventivo, aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti del titolare di una farmacia per il pagamento di oltre 122 mila euro a titolo di corrispettivo di forniture di servizi e merci relative al periodo maggio 2009-agosto 2013, sulla base di fatture, note di credito/debito e indicazione di versamenti in acconto. L’ingiunto propose opposizione contestando l’esistenza del credito e, in particolare, la prova della consegna della merce. Il Tribunale rigettò l’opposizione e la Corte d’appello confermò. In cassazione l’opponente dedusse: (1) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e del principio di vicinanza della prova, sostenendo che, a fronte della contestazione della consegna, la venditrice avrebbe dovuto provare l’avvenuta consegna con DDT o documenti di trasporto firmati dal destinatario, non bastando le sole fatture; (2) violazione dell’art. 210 c.p.c., assumendo che l’ordine di esibizione non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio e non è ammissibile se la prova è acquisibile aliunde; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 111 Cost., per asserita contraddittorietà tra il richiamo alla non contestazione e l’atto che la consegna era sempre stata negata; (4) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c. per erronea valutazione delle risultanze probatorie. La Suprema Corte ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, i motivi, osservando che l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è un mezzo istruttorio residuale, utilizzabile solo quando la prova non sia acquisibile altrimenti e non per colmare la carenza probatoria della parte onerata; la Corte territoriale aveva invece valorizzato l’esibizione e la non contestazione pur dando atto della contestazione dei documenti e dell’assenza di una prova piena della consegna. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando il principio affermato e provvedere anche sulle spese di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti e nei termini indicati in motivazione, cassando la sentenza della Corte d’appello di Lecce e rinviando alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia. Ha affermato che il giudice di merito aveva indebitamente utilizzato l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. come supporto sostitutivo dell’onere probatorio e aveva fatto riferimento alla non contestazione nonostante la consegna della merce fosse stata contestata. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato quale parametro del sindacato di legittimità per la dedotta violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 2697 c.c.

    La prova del credito incombe sulla parte che lo allega; l’istruttoria non può essere sostituita dall’ordine di esibizione.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di presunzioni, ma la Corte decide sul profilo dell’onere della prova e del valore delle risultanze documentali.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di presunzioni semplici e valutazione delle prove.

  • art. 210 c.p.c.

    È mezzo istruttorio residuale, ammissibile solo se la prova non sia altrimenti acquisibile e non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio.

  • art. 213 c.p.c.

    Citato per differenziare la richiesta di informazioni alla P.A. dall’ordine di esibizione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente o inesistente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del requisito minimo della motivazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per censurare la valutazione delle prove.

Massime di principio

  • L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale e non può essere utilizzato per colmare la mancata prova del fatto costitutivo da parte della parte onerata.
  • Il giudice può disporre l’esibizione solo quando la prova del fatto non sia acquisibile con altri mezzi e l’istanza non abbia finalità esplorativa.
  • In una controversia di pagamento del corrispettivo per merci asseritamente consegnate, la parte creditrice deve provare la consegna con elementi idonei; la sola produzione di fatture, se specificamente contestate, non è di per sé sufficiente a integrare la prova del credito.
  • La motivazione è viziata quando, da un lato, afferma di decidere sulla base della non contestazione, ma dall’altro dà atto della contestazione dei documenti e della mancata prova del fatto decisivo posto a fondamento della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniInadempimentoCompravendita
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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