Sentenza n. 14048/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 055998449553 spedita in data 17.01.2025, con conseguente ordine alla Questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 17 gennaio 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio formatosi sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e l'ordine alla Questura competente di provvedere con un atto espresso. Nel corso del giudizio, ha comunicato che, dopo la notificazione e il deposito del ricorso, la Questura di Roma gli aveva consegnato il permesso di soggiorno e che, pertanto, non aveva più interesse a ottenere una pronuncia sull'illegittimità del silenzio. Il Ministero dell'Interno ha confermato l'avvenuta consegna del titolo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione aveva adottato il provvedimento richiesto durante il giudizio. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto delle circostanze organizzative richiamate dal giudice in relazione all'elevato numero di istanze gravanti sul Ministero. Il difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha ottenuto la liquidazione degli onorari a carico dell'erario per complessivi € 903,25, oltre spese forfettarie, IVA e CPA: l'importo è stato determinato applicando i valori minimi per una causa di valore indeterminabile e bassa complessità, la riduzione del 50% prevista per la pronuncia di rito e l'ulteriore riduzione del 50% prevista per il patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, viene meno l'utilità concreta della decisione richiesta.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.
"ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto", tra l’altro, oltre che di "importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare", anche di "caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata", nonché di "risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate".
La liquidazione del compenso considera, tra gli altri elementi, il valore e la complessità della causa, le caratteristiche dell'attività svolta e i risultati conseguiti; per una causa di valore indeterminabile e bassa complessità sono stati applicati i valori minimi e, trattandosi di pronuncia di rito, la riduzione del 50% prevista dal comma 9.
Per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso tabellare è stato ulteriormente ridotto del 50% e posto a carico dell'erario.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio proposto contro il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'adozione del provvedimento richiesto dopo la notificazione o il deposito del ricorso non comporta, di per sé, l'accoglimento dell'azione avverso il silenzio, ma determina l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel liquidare il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice può applicare i valori minimi parametrati al valore e alla complessità della causa, la riduzione prevista per la definizione con pronuncia di rito e l'ulteriore riduzione prevista per il patrocinio a spese dello Stato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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