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Sentenza

Sentenza n. 225/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza), n. 457/2024, pubblicata il 22/3/2024 e notificata il 19/12/2024

Giustizia amministrativa202500329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione II Civile, n. 457/2024, recante condanna al riconoscimento della Carta elettronica per sette anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza civile che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, pari a 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2016-2017 al 2022-2023, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata ritualmente notificata il 19 dicembre 2024 ed era passata in giudicato, come attestato il 19 marzo 2025. L'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo neppure dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza dimostrare l'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accertato l'inottemperanza dell'amministrazione, ritenendo integrati tutti i presupposti dell'azione: esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, rituale notificazione, decorso del termine dilatorio per l'esecuzione e persistente mancato adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza mediante la messa a disposizione dell'importo dovuto entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro i successivi sessanta giorni su istanza della parte, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e di adottare le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'obbligo di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dell'azione di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni in esecuzione di provvedimenti giudiziari, termine decorso nel caso esaminato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Fondava il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato civile azionato in ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È stato richiamato nel titolo esecutivo per la corresponsione di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua rituale notificazione, il decorso del termine dilatorio eventualmente previsto dalla legge e il persistente mancato adempimento dell'amministrazione.
  • In presenza di inottemperanza a una sentenza che impone il pagamento di una somma, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di mettere a disposizione l'importo dovuto entro un termine prefissato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e attribuendogli il compimento degli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza quando l'amministrazione, pur ritualmente destinataria del titolo e dopo il decorso del termine dilatorio di legge, non ne abbia dato esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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