Cassazione Civile, Sentenza n. 12641/2020 del 25/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario del fondo servente)
La controversia
I proprietari di un fondo sul quale correva un canale promossero contro i proprietari di un fondo vicino un giudizio possessorio, chiedendo di essere reintegrati nel possesso delle ragioni d’acqua e, cumulativamente, che fosse dichiarata estinta per non uso ultraventennale la servitù di presa d’acqua costituita con atto notarile del 28 dicembre 1927 a favore del fondo vicino. Sostenevano che da oltre vent’anni il fondo beneficiario fosse destinato a colture non bisognose di particolare irrigazione e che mancassero opere visibili riconducibili all’esercizio della servitù. I convenuti dedussero la natura demaniale delle acque e contestarono sia la legittimazione dei ricorrenti originari sia l’ammissibilità della domanda petitoria; nel merito sostennero che la derivazione era stata esercitata continuativamente. Il Tribunale di Pavia respinse la domanda possessoria, ritenendo che le opere realizzate non pregiudicassero concretamente le esigenze idriche del fondo degli attori, ma accolse quella petitoria e dichiarò estinta la servitù. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 4022/2014 depositata il 12 novembre 2014, confermò la decisione, escludendo la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche e ritenendo provato il non uso ultraventennale; diede atto che le acque erano pubbliche e che, durante il giudizio d’appello, erano state rilasciate concessioni amministrative di derivazione. I proprietari del fondo servente proposero tre motivi di ricorso: (1) violazione delle norme sulla competenza, sostenendo che la controversia spettasse al Tribunale regionale delle acque pubbliche perché riguardava la derivazione e l’utilizzazione di acque pubbliche; (2) dedotta omessa pronuncia sulla eccepita inammissibilità della domanda petitoria e, nella sostanza, violazione dell’art. 1145 c.c., poiché non sarebbe consentito accertare tra privati una servitù su acque pubbliche, beni fuori commercio; (3) violazione degli artt. 1073 c.c. e 115 c.p.c., contestando l’accertamento del non uso ultraventennale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la competenza si determina in base alla causa petendi e la domanda riguardava l’estinzione, secondo le norme civilistiche sulle servitù, di un rapporto costituito tra privati; la natura pubblica delle acque e le concessioni amministrative non trasformavano la lite in una controversia sui poteri pubblici di gestione delle acque. Ha accolto il secondo motivo: accertata la natura pubblica delle acque, la domanda petitoria diretta all’accertamento, positivo o negativo, di una servitù privata su di esse era inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di res extra commercium; nei rapporti tra privati sui beni demaniali è ammessa soltanto la tutela possessoria prevista dall’art. 1145 c.c. Il terzo motivo, relativo al non uso ultraventennale, è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento dell’estinzione della servitù costituita il 28 dicembre 1927. Ha compensato le spese dell’intero giudizio, considerato che la pubblicizzazione delle acque risaliva alla legge n. 36/1994, successiva alla costituzione della servitù.
Norme richiamate
art. 140 R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
La distinzione tra le competenze dell’Autorità giudiziaria ordinaria e dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche attiene all’oggetto delle controversie, rientrando nell’ambito delle competenze del giudice specializzato le sole cause che involgano questioni relative alla demanialità delle acque pubbliche, o al contenuto e ai limiti delle concessioni di utenze, o al diritto nei confronti dell’Amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o quelle che, comunque, incidano pure indirettamente sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque.
La competenza del giudice specializzato dipende dall’oggetto della controversia: essa sussiste quando sono coinvolti la demanialità, i limiti delle concessioni, diritti verso l’Amministrazione o interessi pubblici connessi al regime delle acque. Una lite privata sulla servitù, regolata dal codice civile e priva di incidenza su tali profili pubblicistici, appartiene al giudice ordinario.
art. 1145 c.c.
Avendo la Corte territoriale accertato, come sopra evidenziato, la natura pubblica delle acque del (OMISSIS), la stessa Corte avrebbe dovuto rilevare che, in relazioni a tali acque, una domanda di natura petitoria, avente ad oggetto l’accertamento, positivo o negativo, di un diritto privato di servitù non può essere proposta, per carenza di interesse, trattandosi di res extra commercium; con riferimento ai beni demaniali o comunque soggetti al regime dei beni demaniali, infatti, nei rapporti tra privati è concessa solo la tutela possessoria, va e a dire l’azione di reintegrazione nel possesso (art. 1145 c.c., comma 2) e l’azione di manutenzione del possesso (medesimo art. 1145 c.c., comma 3).
Per le acque pubbliche, quali beni fuori commercio, non è ammissibile tra privati una domanda petitoria volta ad accertare l’esistenza o l’estinzione di una servitù; resta consentita la tutela possessoria, mediante azione di reintegrazione o di manutenzione nei limiti previsti dall’art. 1145 c.c.
art. 384 c.p.c.
In definitiva, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l’impugnata sentenza va cassata; la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con la declaratoria di inammissibilità della domanda dei sigg.ri S. di accertamento dell’estinzione della servitù di presa d’acqua costituita con atto notar P. del 28.12.1927.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e definire direttamente il merito della controversia.
Massime di principio
- La competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche si individua in base all’oggetto della controversia e sussiste quando la lite investe la demanialità delle acque, il contenuto o i limiti delle concessioni, diritti verso l’Amministrazione in materia di derivazione o utilizzazione, oppure interessi pubblici connessi al regime delle acque. La controversia tra privati fondata su una servitù costituita con contratto e regolata dalle norme civilistiche resta devoluta al giudice ordinario se non coinvolge tali profili pubblicistici.
- La natura pubblica delle acque, in quanto res extra commercium, impedisce ai privati di proporre una domanda petitoria diretta all’accertamento positivo o negativo di un diritto di servitù su di esse, per carenza di interesse; nei rapporti tra privati è ammessa la tutela possessoria prevista dall’art. 1145 c.c.
- La concessione amministrativa di derivazione rilasciata nel corso del giudizio non modifica l’oggetto privatistico della controversia sull’esistenza o estinzione di una servitù e non incide, di per sé, sulla competenza del giudice ordinario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 25 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12705/2020 del 25/06/2020
- Sentenza civile · 25 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12660/2020 del 25/06/2020
- Sentenza civile · 25 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12661/2020 del 25/06/2020
- Sentenza civile · 25 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12664/2020 del 25/06/2020
- Sentenza civile · 25 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12648/2020 del 25/06/2020
- Sentenza civile · 25 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12654/2020 del 25/06/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →