Cassazione Penale, Sentenza n. 9978/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (famiglia mafiosa di Torretta). Il ricorrente denunciava violazione e erronea applicazione degli artt. 273 c.p.p. e 416-bis c.p., sostenendo che il Tribunale aveva ritenuto la persistente adesione mafiosa nonostante una precedente condanna irrevocabile e l'assenza di indici attuali: contestava la valutazione di una intercettazione (presunta omissione dell'avverbio "forse"), la valenza indiziaria di osservazioni sugli incontri (senza conoscenza dei contenuti) e la non attualità delle dichiarazioni del collaboratore Pipitone riferite a fatti anteriori alla condanna
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha disposto gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. La Corte ha ritenuto che, anche escludendo i profili contestati (intercettazione e dichiarazioni non attuali), il Tribunale del riesame aveva correttamente valorizzato altri elementi probatori idonei a dimostrare la gravità indiziaria e la continuità della partecipazione: azioni ritorsive attribuite al ricorrente, il suo ruolo nella risoluzione di conflitti come espressione di caratura mafiosa, il riferimento dei sodali al monitoraggio della persona da parte della polizia giudiziaria, l'interessamento della famiglia mafiosa per questioni sorte durante la detenzione, e ripetuti incontri riservati con esponenti della cosca. La precedente condanna irrevocabile è stata ritenuta un antecedente logico integrativo e non la sola base della misura cautelare; la valutazione delle intercettazioni e degli elementi indiziari rientra nella discrezionalità del giudice e non è censurabile in assenza di manifesta illogicità.
Norme richiamate
Norma sulle forme e limiti del riesame; la Corte valuta la corretta applicazione procedurale del riesame della custodia cautelare. Nel caso, si è ritenuto che il Tribunale del riesame abbia compiuto una valutazione motivata e pertinente degli elementi probatori
Tipicizza la partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari concreti (ruolo nel sodalizio, attività ritorsive, risoluzione di conflitti, incontri) giustificassero la persistenza della partecipazione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Predisposizioni relative agli adempimenti conseguenti al provvedimento di rigetto del ricorso senza che ne consegua la remissione in libertà; la Corte ha ordinato gli adempimenti previsti dalla norma
Massime di principio
- La sussistenza della "permanenza" nella partecipazione mafiosa non si valuta esclusivamente sulla base di una precedente condanna irrevocabile: tale giudicato può costituire un antecedente fattuale da integrare con elementi attuali e contestuali
- Intercettazioni ed elementi afferenti a vicende pregresse vanno valutati nel loro contesto e possono assumere rilievo indiziario se letti come filo conduttore assieme ad altri elementi probatori
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiedono valutazione temporale: la rilevanza probatoria è funzione della attualità e del nesso con gli elementi investigativi successivi
- Ripetuti incontri con soggetti riconducibili alla cosca, il coinvolgimento in risoluzione di conflitti mafiosi, il riferimento da parte di altri sodali alla condizione del soggetto (es. monitoraggio da parte della polizia) costituiscono indici significativi di continuità associativa
- La valutazione della gravità indiziaria nel procedimento cautelare è globale e discrezionale: la Cassazione sindaca solo la manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione del giudice del merito
- In ipotesi analoghe, l'assenza di prove "conclusive" sull'attualità della partecipazione può essere compensata da un insieme organico di indizi coerenti e convergenti che documentino il mantenimento dei legami mafiosi
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