Cassazione Penale, Ordinanza n. 26202/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano meramente ripetitivi di doglianze già valutate e respinte in appello e non contenevano un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un reato in materia di stupefacenti. I motivi dedotti erano due: il primo denunciava mancanza e illogicità della motivazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato la capacità economica dell'imputato; il secondo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 593 e 598-bis, comma 1-bis, c.p.p., con riguardo al diniego della sanzione sostitutiva. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le censure riproducevano questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette, senza che il ricorrente svolgesse un effettivo confronto critico con tali passaggi motivazionali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a registrare la conferma della responsabilità per il reato di lieve entità in materia di stupefacenti.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta violazione di legge e al controllo sulla decisione impugnata, ma la Corte osserva che la censura non si confronta con la motivazione del giudice di merito.
art. 598-bis, comma 1-bis, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul diniego della sanzione sostitutiva; la Corte ritiene che il motivo non superi il vaglio di ammissibilità perché ripetitivo e privo di confronto con le ragioni del diniego.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizio di motivazione non è sufficiente se non individua puntualmente le ragioni logiche o giuridiche della decisione censurata e non spiega perché esse sarebbero erronee o illogiche.
- Il diniego della sanzione sostitutiva, quando fondato sulla discrezionalità del giudice e su elementi negativi della personalità dell'imputato incompatibili con una prognosi favorevole, non può essere utilmente contestato in cassazione con censure meramente assertive o reiterative.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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