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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08477/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente aveva riportato in primo grado, con conferma in appello, una condanna per furto di energia elettrica aggravato, perché ritenuta responsabile di essersi allacciata abusivamente alla rete elettrica dell'ente fornitore mediante bypass, senza contratto di fornitura, sottraendo energia alla società distributrice. Con il ricorso per cassazione deduceva cinque motivi: 1) nullità della perquisizione eseguita dai Carabinieri, formalmente ricondotta all'art. 41 T.U.L.P.S., ma asseritamente effettuata di iniziativa e in difetto dei presupposti, con conseguente inutilizzabilità degli atti successivi e delle prove derivatene; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla procedibilità d'ufficio, sostenendo che non fosse dimostrata la destinazione dell'energia sottratta a un pubblico servizio e che la sola contestazione dell'aggravante non bastasse a escludere la querela, anche alla luce della riforma del d.lgs. 150/2022; 3) vizio di motivazione per omessa e contraddittoria valutazione della prova, lamentando l'assenza di accertamenti oggettivi sull'effettivo utilizzo dell'energia e sulla disponibilità esclusiva dell'immobile; 4) mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte avesse valorizzato solo la durata presunta dell'illecito e non la asserita episodicità, la condizione soggettiva e il contesto sociale; 5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che assumeva ingiustificato nonostante il comportamento processuale collaborativo e i precedenti ritenuti non particolarmente significativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che l'eventuale illegittimità della perquisizione eseguita ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. non determina l'inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato. Ha dichiarato non consentito e, comunque, manifestamente infondato il secondo motivo: non era stato dedotto in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p., e in ogni caso l'aggravante del furto di energia destinata a servizio pubblico è configurabile anche senza prova di un concreto nocumento agli altri utenti, perché tutela rafforzata dipende dalla destinazione della cosa. Il terzo motivo è stato ritenuto generico per indeterminatezza, poiché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata sulla disponibilità dell'immobile. Il quarto motivo è stato ritenuto generico e aspecifico, perché riproponeva censure già disattese e non si confrontava con il rilievo della Corte circa le precedenti condanne ostative al riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. Il quinto motivo è stato considerato non consentito e manifestamente infondato, poiché le attenuanti generiche erano già state concesse in primo grado. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41 T.U.L.P.S.

    La perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria ai sensi di questa norma, anche se eventualmente illegittima, non comporta l'inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata per la sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo.

  • art. 625 c.p.

    Richiamata per le aggravanti del furto; in particolare l'aggravante relativa alla destinazione a servizio pubblico è configurabile indipendentemente da un concreto nocumento agli utenti.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il motivo di ricorso non è proponibile in cassazione se non è stato previamente dedotto con i motivi di appello, a pena di inammissibilità.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico e determinato; in difetto la censura è generica e non consentita.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'impugnazione è inammissibile quando manca di specificità o correlazione con la decisione impugnata.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa nel caso valutato, anche per la presenza di precedenti condanne per furto valorizzate dalla Corte di merito.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'eventuale illegittimità della perquisizione di iniziativa della polizia giudiziaria, quando non si traduca in una specifica previsione di inutilizzabilità, non travolge automaticamente il sequestro del corpo del reato né gli esiti probatori conseguenti.
  • Nel furto di energia elettrica mediante allacciamento abusivo, l'aggravante collegata alla destinazione della cosa a un pubblico servizio opera in ragione della particolare tutela della res, e non richiede la prova di un effettivo pregiudizio arrecato agli altri utenti o al servizio.
  • In cassazione non sono proponibili censure che presuppongono questioni non dedotte in appello, quando il motivo non rispetti il requisito di previa devoluzione imposto a pena di inammissibilità.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già disattese o assertive determina inammissibilità per genericità.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa dalla presenza di precedenti penali valorizzati dal giudice di merito, quando la motivazione dia conto della incompatibilità della fattispecie concreta con il giudizio di non punibilità.
  • Le attenuanti generiche non possono essere utilmente censurate in cassazione quando risultino già riconosciute nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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