Sentenza del 28/06/2016 n. 13316 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'avviso di liquidazione recuperava la maggiore imposta di registro per la decadenza dalle agevolazioni "prima casa", sul presupposto che l'immobile avesse caratteristiche di lusso. I contribuenti avevano contestato sia la tempestività dell'azione impositiva ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 131 del 1986, sia la sussistenza dei requisiti di lusso. La Commissione tributaria adita aveva accolto il ricorso per intervenuta decadenza; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato l'esito, escludendo, per ragioni diverse, l'applicazione della proroga prevista dall'art. 11 della L. n. 289 del 2002. L'Amministrazione ha contestato in Cassazione proprio l'esclusione della proroga, sostenendo che essa opera anche per la revoca di agevolazioni fiscali. I contribuenti, vittoriosi nel merito, hanno proposto ricorso incidentale condizionato su due questioni rimaste assorbite.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso principale: la proroga biennale dei termini prevista dall'art. 11, comma 1, della L. n. 289 del 2002 si applica anche alle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie disciplinate dal comma 1-bis, incluse quelle concernenti la revoca delle agevolazioni. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, perché riguardava questioni non decise nei gradi di merito in quanto assorbite; queste restano impregiudicate e potranno essere riproposte davanti al giudice di rinvio. Ha cassato la sentenza d'appello e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, affinché accerti il merito della controversia, compresa la questione delle caratteristiche di lusso dell'immobile; al giudice di rinvio sono state rimesse anche le spese della fase di Cassazione. Non è stata quindi decisa definitivamente la debenza della maggiore imposta.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, commi 1 e 1-bis
"La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell'istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all'ipotesi di cui al comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell'uno e nell'altro caso, l'ufficio è chiamato a valutare l'efficacia dell'istanza di definizione, cosicchè, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l'interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto"
La proroga biennale non è limitata alle rettifiche dei valori dichiarati: si estende anche alla definizione delle violazioni relative alle agevolazioni tributarie sulle imposte indicate, compresa la revoca dell'agevolazione, poiché in entrambe le ipotesi l'ufficio deve valutare l'efficacia dell'istanza di definizione.
Codice di procedura civile, art. 384 (rinvio al giudice di merito)
La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria del Lazio in diversa composizione per l'accertamento del merito della controversia, definita in appello sulla sola base della ritenuta decadenza.
Accertato l'errore sulla proroga dei termini, la Cassazione non ha deciso le questioni sostanziali rimaste senza esame, ma ha rinviato la causa a una diversa composizione del giudice regionale perché le decida.
Massime di principio
- La proroga biennale prevista dall'art. 11 della L. n. 289 del 2002 può operare anche quando l'accertamento riguarda la decadenza o la revoca di un'agevolazione fiscale, e non soltanto la rettifica di valori dichiarati, se ricorrono i presupposti di definizione previsti dalla disposizione.
- Quando la decisione di merito accoglie una questione preliminare e assorbe le altre, la parte vittoriosa non può normalmente impugnare in via incidentale le questioni assorbite: se la sentenza viene cassata, tali questioni restano aperte e possono essere riproposte al giudice di rinvio.
- La cassazione con rinvio per un errore sulla decadenza non comporta che l'imposta sia definitivamente dovuta: il giudice di rinvio deve esaminare le questioni di merito non decise, qui anche l'effettiva sussistenza delle caratteristiche di lusso.
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