Sentenza del 08/07/2016 n. 13985 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.G. aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF trattenuta dall’INPS, quale sostituto d’imposta, sull’intero importo della pensione integrativa percepita negli anni 1997-2006, sostenendo che la base imponibile dovesse essere ridotta al 87,50%. La Commissione tributaria provinciale di Genova aveva accolto il ricorso limitatamente alle annualità 2003-2007 indicate nella decisione; la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva poi respinto l’appello dell’Agenzia. In Cassazione l’Agenzia ha contestato che il trattamento del Fondo CAP potesse beneficiare del regime fiscale previsto per le prestazioni pensionistiche complementari, sostenendo che non fosse una forma pensionistica complementare ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993 e che l’INPS erogasse una pensione unica. La Corte ha riconosciuto invece la natura integrativa della quota del Fondo CAP, distinguibile dalla pensione obbligatoria anche se corrisposta insieme ad essa. Ha però rilevato che, per le prestazioni erogate dal 1° gennaio 2001, la disciplina fiscale applicabile non prevedeva più la tassazione forfettaria sul 87,50% dell’importo lordo, ma l’esclusione dalla base imponibile delle sole componenti già assoggettate a imposta o altrimenti individuabili secondo legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo di P.G. Ha quindi negato il rimborso per le annualità oggetto della controversia, relative a prestazioni pensionistiche successive al 31 dicembre 2000. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, artt. 1 e 18
Alla luce delle richiamate disposizioni deve ritenersi, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, che anche i fondi integrativi già istituiti dagli enti di cui alla L. n. 70 del 1975, alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421 e in particolare il Fondo di previdenza dei dipendenti INPS [...] sono soggetti alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 124 del 1993.
Le forme pensionistiche integrative già istituite presso gli enti pubblici interessati, compreso il fondo dei dipendenti INPS e il Fondo CAP confluito nell’INPS, rientrano nella disciplina del D.Lgs. n. 124/1993. La trasformazione o riorganizzazione di tali fondi non esclude, di per sé, la loro natura complementare.
La disposizione di cui del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d) - introdotta, con effetto dal 1^ gennaio 1998, dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4 - ha stabilito che le prestazioni periodiche richiamate alla lett. h bis) del comma 1 dell'art. 47 stesso D.P., non sono più soggette alle disposizioni dell'art. 48 stesso D.P. [...] ma continuano a costituire reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto.
La quota pensionistica periodica erogata da una forma complementare rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per il regime originario applicabile dal 1998, la base imponibile era pari al 87,50% dell’importo lordo, ma tale trattamento è stato successivamente modificato per le prestazioni dal 2001.
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, artt. 10 e 19, come modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 13
Dal primo gennaio 2001, quindi, "le prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis) del comma 1, dell'art. 47, erogate in forma periodica... si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'art. 41, se determinabili" [...] e non già solo sull'"87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto".
Per le prestazioni periodiche erogate dal 1° gennaio 2001, il criterio del 87,50% dell’importo lordo non è più applicabile. La tassazione avviene sulla prestazione al netto delle componenti già assoggettate a imposta e di quelle indicate dalla norma, purché determinabili.
D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 1
Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, lett. f (avente effetto, come già evidenziato, dal primo gennaio 2001) è rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2003, essendo stato soppresso dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, art. 1 a decorrere dal primo gennaio 2004, il quale ha espressamente sostituito la lett. d), art. 48 bis, comma 1.
Dal 1° gennaio 2004 la disposizione è stata riformulata, ma è rimasto il criterio per cui le prestazioni periodiche complementari sono assunte al netto delle componenti già tassate e di quelle specificamente richiamate, se determinabili; non è stato ripristinato il criterio generale del 87,50%.
Codice di procedura civile, art. 384
La sentenza impugnata va, sul punto, cassata e la causa, non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti, va decisa ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo.
Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- La natura complementare di una quota pensionistica dipende dal titolo e dalla funzione previdenziale che la giustificano, non dal fatto che sia pagata insieme alla pensione obbligatoria in un unico versamento.
- I fondi integrativi preesistenti presso enti pubblici non perdono automaticamente la natura di forme pensionistiche complementari per il fatto di essere confluiti o riorganizzati presso un altro ente.
- La disciplina fiscale va individuata in base alla data di erogazione della prestazione e alla normativa allora vigente: il regime del 87,50% previsto per determinate prestazioni anteriori non può essere applicato automaticamente a quelle erogate dal 1° gennaio 2001.
- Per le prestazioni complementari erogate dal 2001, le componenti escluse dalla base imponibile sono quelle già assoggettate a imposta o altrimenti individuate dalla legge, purché siano concretamente determinabili; la sola natura integrativa della pensione non dà diritto alla riduzione forfettaria del 12,50%.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 lug 2016Sentenza del 08/07/2016 n. 13965 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 lug 2016Sentenza del 08/07/2016 n. 13967 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 lug 2016Sentenza del 08/07/2016 n. 13970 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 lug 2016Sentenza del 08/07/2016 n. 13972 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 lug 2016Sentenza del 08/07/2016 n. 13974 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 lug 2016Sentenza del 08/07/2016 n. 13978 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →