Cassazione Penale, Sentenza n. 10706/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 c.p.p. che aveva applicato la pena concordata (5 mesi di reclusione, sospensione condizionale) e aveva disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 1.000 e la rifusione delle spese di lite. La ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art.540 c.p.p. in relazione alla provvisionale, sostenendo che il rito speciale ex art.444 non consente al giudice di decidere sulla domanda risarcitoria della parte civile; chiede inoltre la riduzione della provvisionale e la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art.600, comma 3 c.p.p. per condizioni economiche e per l'età.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando consolidata giurisprudenza, ha affermato che, nella procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (art.444 c.p.p.), il giudice non può decidere sulla domanda della parte civile né quantificare il danno o assegnare provvisionali che implicano una statuizione sul rapporto risarcitorio civile. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio, anche in relazione alle statuizioni sulle spese di costituzione di parte civile prive di motivazione.
Norme richiamate
La pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti è un rito speciale che non comprende la decisione delle domande risarcitorie civili; il giudice non può quindi quantificare danni né assegnare provvisionali in relazione al titolo risarcitorio.
Non è applicabile, nella parte in cui consente al giudice di disporre provvisionali o statuizioni inerenti la responsabilità civile, al procedimento speciale ex art.444 c.p.p.; l'uso di tale norma per giustificare la provvisionale è errato.
art. 600, comma 3, cod. proc. pen.
Norma invocata dalla ricorrente per chiedere la sospensione dell'esecuzione per condizioni personali ed economiche; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile tale richiesta, ma la questione non ha prevalso poiché la Cassazione ha annullato la sentenza per motivi attinenti al divieto di decidere sui profili civili nel rito ex art.444.
art. 612, comma 2 in riferimento all'art. 339 cod. pen.
Norme penali relative ai reati contestati (minaccia e altro) che hanno costituito la base della responsabilità penale per la quale è stata concordata la pena; la sentenza di condanna sostanziale è stata applicata con il rito speciale, ma la Cassazione ha censurato le statuizioni civili accessorie.
art. 635, comma 2, n. 3 cod. pen.
Altro capo di imputazione penale per il quale è stata applicata la pena concordata; la censura della Corte riguarda esclusivamente l'illegittimità di statuizioni risarcitorie nella sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Massime di principio
- Quando la pena è applicata su richiesta delle parti ai sensi dell'art.444 c.p.p., il giudice non può decidere su domande risarcitorie civili né quantificare il danno o assegnare provvisionali: tali profili devono essere trattati in sede civile o in un diverso procedimento penale/risarcitorio espressamente previsto.
- Non è corretto richiamare norme ordinarie sul dispositivo civile della sentenza (es. art.540 c.p.p.) per giustificare provvisionali nell'ambito del rito speciale ex art.444; ciò può determinare l'annullamento della sentenza in Cassazione.
- Se in una sentenza di applicazione della pena su richiesta vengono inserite statuizioni sulle spese o sulle provvisionali senza motivazione o senza fondamento normativo, la sentenza è vulnerabile a cassazione e rimessione per nuovo giudizio.
- Le richieste accessorie come la sospensione dell'esecuzione (art.600 c.p.p.) devono essere proposte nei modi e nei termini previsti e, se non ammissibili in quella sede, possono dover essere valutate separatamente; tuttavia l'annullamento per motivo di illegittimità formale può rendere non decisiva la valutazione di tali richieste.
- In situazioni simili, chi agisce come parte civile o difensore dovrebbe prevedere la necessità di separare la controversia risarcitoria dal patto di applicazione della pena, accordando eventualmente l'indicazione di un titolo transattivo chiaro o procedendo con azione civile autonoma per ottenere provvisionali o quantificazioni del danno.
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