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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13564/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna (3 anni, 1 mese di reclusione e euro 600,00 di multa) per rapina continuata e ricettazione aggravata. Primo motivo: dedotta inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni del 27/01/2014 per mancata assistenza del difensore e mancata informazione ex artt. 63 e 64 c.p.p.; la difesa sostiene che la successiva escussione del 13/02/2014, sebbene in presenza del difensore, non avrebbe sanato il vizio perché limitata a una conferma senza specifiche domande e risposte, e che la condanna si fonda solo su quelle dichiarazioni e su tabulati telefonici insufficienti. Secondo motivo: rilievo sul mancato riconoscimento dellattenuante per particolare tenuità della condotta ai sensi degli artt. 81, 133 e 648 c.p.; si sostiene lassenza di elementi probatori sul valore dei beni ricettati e sullutilità percepita dallimputato, nonché linsussistenza della gravità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che le dichiarazioni rese il 27/01/2014 siano state confermate successivamente in data 13/02/2014 in presenza del difensore e dopo linformazione delle facoltà di legge; tale conferma, resa con piena assistenza difensiva e senza opposizione, ha sanato il vizio e ha reso utilizzabili le dichiarazioni. Sul secondo motivo ha ritenuto il rilievo aspecifico e irrilevante: la Corte territoriale aveva correttamente valutato che il valore e la natura dei beni sottratti (plurimi gioielli in oro e preziosi) escludevano lapplicabilità della particolare tenuità; quindi non sussisteva luogo a riconoscere la fattispecie attenuata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dellart. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Obbligo di informare l'indagato/imputato delle facolta e del diritto all'assistenza; la mancata informazione può rendere viziata una escussione, ma la Corte ha ritenuto che una successiva conferma resa in presenza del difensore possa sanare il vizio

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Regole sull'assistenza tecnica e diritto alla difesa durante l'escussione; la Corte ha valutato che l'interrogatorio successivo con assistenza ha garantito le garanzie difensive

  • art. 513 cod. proc. pen.

    Norma sull'inutilizzabilità degli atti; la Corte ha escluso l'inutilizzabilità perché le dichiarazioni originarie sono state ritenute confermate validamente in seguito

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Richiamata nei principi giurisprudenziali: la nullità di un atto non si estende automaticamente agli atti successivi se questi sono indipendenti e rispettano le regole procedurali

  • art. 81 cod. pen.

    Principio di determinazione del trattamento sanzionatorio; impiegato nel confronto sulla concorrente applicazione delle attenuanti e della continuazione

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per valutare la rilevanza della particolare tenuità del fatto: la tenuità richiede l'esiguità del danno/profitto e elementi soggettivi/oggettivi che qui non sono risultati

  • art. 648 cod. pen. (comma 3)

    Fattispecie di ricettazione e ipotesi attenuata della particolare tenuità: la Corte ha ritenuto che, in presenza di beni non di modesto valore, l'attenuante non sia applicabile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna per spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La conferma successiva di dichiarazioni rese senza difensore può sanare il vizio se è resa in piena assistenza difensiva, con informazione delle facoltà di legge, e se l'interessato non contesta il richiamo per relationem: in tal caso le dichiarazioni diventano utilizzabili
  • La semplice ripetizione o richiamo per relationem di precedenti dichiarazioni non viziati dalla presenza del difensore è considerata autonoma e non automaticamente invalidata da una precedente escussione viziata
  • Per ottenere il riconoscimento dellattenuante della particolare tenuità (art. 648, comma 3 c.p.) occorre provare l'esiguità del valore del bene e valutare anche il profitto perseguito e la capacità a delinquere: se il valore del bene non è esiguo, l'attenuante è generalmente esclusa
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e motivati; rilievi aspecifici o generici sulla gravità della pena o sulla mancanza di prova possono determinare l'inammissibilità per manifesta infondatezza
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende

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