Cassazione Civile, Ordinanza n. 07009/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita di un'unità immobiliare a destinazione speciale, a seguito di presentazione di DOCFA per lavori di ristrutturazione e diversa distribuzione interna degli spazi. L'avviso era stato emesso in autotutela sostitutiva, dopo l'annullamento di un precedente atto di classamento. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva confermato, ritenendo l'atto carente di motivazione e l'appello dell'Ufficio non idoneo a scardinare la decisione di primo grado. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, la violazione dell'art. 1, comma 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701, nonché degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo sostanzialmente che la sentenza d'appello fosse adeguatamente motivata e che, nel merito, l'avviso fosse sufficientemente motivato perché l'Ufficio aveva soltanto rivalutato tecnicamente i dati già dichiarati dalla parte, senza contestare gli elementi di fatto, limitandosi a riportare a congruità i valori unitari proposti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura di nullità per motivazione apparente della sentenza impugnata, ma ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione sulla questione sostanziale della motivazione dell'avviso di classamento. Ha affermato che, quando nella procedura DOCFA l'Ufficio non disattende gli elementi di fatto dichiarati e si limita a una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni, l'obbligo motivazionale è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Nel caso concreto, la rettifica aveva riguardato solo i valori unitari di stima e la motivazione dell'avviso, basata sul ripristino in autotutela del classamento definito in precedenza, è stata ritenuta congrua. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la resistente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, d.m. 19 aprile 1994, n. 701
Nella procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento varia a seconda che l'Ufficio contesti gli elementi di fatto dichiarati oppure si limiti a una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni.
La Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse nulla per motivazione apparente, ritenendo che superasse il minimo costituzionale di motivazione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione della sentenza tributaria di appello è stata considerata sufficiente perché non apparente e idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio.
È richiamato solo per affermare che una conciliazione giudiziale non preclude la rideterminazione della rendita se sopravviene un mutamento delle condizioni o dei parametri posti a base dell'accordo.
Massime di principio
- Nel classamento catastale effettuato su DOCFA, se l'Ufficio non contesta i dati fattuali dichiarati dal contribuente e si limita a una rivalutazione tecnica dei valori economici, l'avviso è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
- Quando la rettifica catastale non incide sugli elementi di fatto ma solo sulla loro valutazione estimativa, non è necessaria una motivazione analitica delle singole differenze riscontrate come avverrebbe in caso di contestazione del fatto dichiarato.
- La nullità per motivazione apparente della sentenza ricorre solo quando il provvedimento non consenta di comprendere la ratio decidendi; non sussiste se la motivazione, pur concisa, affronta le questioni decisive.
- Una precedente determinazione della rendita fondata su conciliazione o accordo non impedisce la rideterminazione del classamento in presenza di sopravvenuti mutamenti dei presupposti o dei parametri valutativi.
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