Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10621/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. L'unico motivo denunciava violazione di legge e difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità, contestando la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito. In particolare, il ricorso mirava a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, valorizzando una versione alternativa dei fatti rispetto a quella accolta in sentenza. Inoltre, veniva censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto non adeguatamente motivato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla responsabilità fosse in realtà una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione di merito è logicamente e giuridicamente adeguata. Ha inoltre reputato manifestamente infondata la doglianza sulle attenuanti generiche, osservando che il giudice di merito aveva motivato il diniego richiamando elementi ritenuti decisivi, in particolare i precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    il richiamo al delitto di truffa indica che la contestazione riguardava l'affermazione di responsabilità per tale reato, ma la Corte non entra nel merito della sua configurabilità perché il motivo è inammissibile.

  • art. 62-bis c.p.

    il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ritenuto legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come i precedenti penali dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    il ricorso non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove in cassazione sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio volta a sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione di attendibilità delle fonti di prova è inammissibile se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario esaminare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti.
  • La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato può costituire base sufficiente per negare le attenuanti generiche, se il giudice li considera rilevanti nel complessivo giudizio di meritevolezza.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.