Cassazione Civile, Ordinanza n. 06881/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
Una società aveva proposto domanda di usucapione di una striscia di terreno. Nel giudizio di primo grado la convenuta aveva contestato, tra l'altro, la propria legittimazione passiva, la genericità della domanda e l'usucapibilità del bene per la presunta esistenza di una servitù di pubblico acquedotto. In appello, la corte territoriale aveva rigettato il gravame ritenendo tardiva, perché introdotta solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., la specificazione dell'asserita accessione del possesso della dante causa della ricorrente; aveva quindi considerato che nell'atto di citazione fossero state dedotte solo circostanze riferite alla ricorrente medesima, non idonee a coprire il periodo necessario per il ventennio usucapivo. La ricorrente ha censurato tale decisione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulle preclusioni e sul thema decidendum, sostenendo che non si trattasse di mutamento della domanda ma di mera puntualizzazione/integrazione di fatti già allegati, non contestati e discussi; con il secondo ha dedotto che la corte d'appello avrebbe omesso di esaminare nel merito la deduzione, pur riproposta in appello; con il terzo ha lamentato, ancora, la violazione delle stesse norme per non avere valorizzato la natura autodeterminata del diritto azionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la precisazione resa con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. non introducesse un fatto nuovo, ma specificasse una circostanza già essenzialmente compresa nell'atto introduttivo, in quanto l'originaria allegazione faceva già riferimento alla continuità possessoria derivante dalla incorporazione della dante causa. Ha osservato che la fusione per incorporazione comporta successione universale e continuità dei rapporti e del possesso, con effetti ex lege; pertanto non si era in presenza di una nuova causa petendi né di un'inammissibile novità del thema decidendum. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
le memorie ex art. 183, comma 6, possono essere utilizzate per precisare o specificare fatti già sostanzialmente allegati nell'atto introduttivo, senza integrare un nuovo mutamento della causa petendi quando le conseguenze giuridiche discendono automaticamente dalla legge.
richiamato insieme alle norme sulle preclusioni processuali a sostegno della censura di nullità della sentenza d'appello.
richiamato quanto al requisito di specificazione dell'oggetto della domanda nell'atto introduttivo.
richiamato con riguardo al divieto di nuove domande/eccezioni o nuove allegazioni in appello.
richiamato per il requisito del possesso ventennale utile all'usucapione.
la continuità del possesso opera automaticamente nella successione a titolo universale; per il successore a titolo particolare l'unione del possesso richiede una scelta del successore, anche tacita.
il giudice deve rispettare i limiti del petitum e della causa petendi, senza introdurre nuovi elementi di fatto nel tema controverso.
l'oggetto della domanda va desunto dall'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti allegati, e la nullità opera solo se l'oggetto risulti assolutamente incerto.
richiamato per la disciplina della fusione nel regime successivo alla riforma, come vicenda evolutivo-modificativa del soggetto societario.
richiamati per affermare che, nel regime antecedente alla riforma, la società incorporante subentra nei giudizi pendenti senza interruzione.
richiamato solo in via di raffronto per la continuità del possesso nella successione universale.
Massime di principio
- La puntualizzazione, con le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. nel regime anteriore alla riforma del 2022, di fatti già essenzialmente allegati nell'atto introduttivo non integra mutamento della causa petendi se le conseguenze giuridiche invocate discendono automaticamente dalla legge e non richiedono un diverso fatto costitutivo.
- Nel valutare l'ammissibilità di una specificazione fattuale occorre guardare al complesso delle allegazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti prodotti, non a singole espressioni isolate, purché il convenuto sia stato posto in condizione di comprendere il nucleo fattuale della pretesa.
- Il divieto di ultrapetizione impedisce al giudice di introdurre nuovi fatti nel thema decidendum, ma non gli impedisce di qualificare giuridicamente i fatti già dedotti secondo le conseguenze che l'ordinamento vi ricollega ex lege.
- La fusione per incorporazione, nel sistema civile, realizza una vicenda successoria universale o comunque una continuità giuridica tale da poter rilevare automaticamente anche ai fini della continuità del possesso, senza necessità di una speciale allegazione ulteriore quando il relativo dato sia già desumibile dalla narrazione originaria.
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