Sentenza del 26/06/2020 n. 430 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Tributi locali - IMU - occupazione abusiva dell'immobile - esenzione - spettante
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente versamento dell’IMU relativa agli anni 2012-2016. Ha sostenuto che alcuni immobili erano abusivamente occupati da terzi e che un fabbricato era inagibile, contestando quindi l’imposizione e il calcolo dell’imposta. Ha inoltre dedotto vizi degli atti, tra cui carenza di motivazione e di sottoscrizione, mancata risposta alle istanze di accertamento con adesione e autotutela, nonché l’omessa riduzione dell’imposta per l’immobile inagibile. Ha documentato lo stato degli immobili con atti catastali e perizia del settembre 2018 e l’occupazione abusiva con denunce, procedimenti giudiziari e provvedimenti relativi al rilascio o alla restituzione dei beni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso e compensato le spese. In appello il collegio ha ritenuto provati sia il grave degrado degli immobili sia gli atti intrapresi dal contribuente per recuperarne il possesso, valorizzando anche le istanze presentate all’Ufficio e la documentazione disponibile. Ha quindi accolto l’appello e annullato gli avvisi di accertamento, senza esaminare separatamente gli ulteriori vizi degli atti. Ha condannato la resistente alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro, oltre oneri accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 380/2001
L'inagibilità consiste in uno stato di degrado materiale che sopravviene e rende la struttura pericolante e fatiscente che rende l'immobile inabitabile in modo da non consentirne l'utilizzo se non con interventi di risanamento completo, tale situazione è prevista dal D. Lgs. 380/2001.
Il provvedimento riconduce l’inagibilità a un degrado materiale grave, tale da rendere l’immobile inutilizzabile senza interventi di risanamento; nel caso concreto lo stato è stato ritenuto dimostrato dalla documentazione catastale e dalla perizia.
Al fine di dimostrare tale stato di inagibilità è sufficiente una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.
Secondo la decisione, lo stato di inagibilità può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva, ferma la valutazione della documentazione concretamente prodotta.
A norma dello Statuto del Contribuente l'Ufficio doveva dar seguito alle legittime istanze del contribuente considerato altresì che l'Ufficio era in possesso della documentazione illustrativa dello stato degli immobili.
L’Ufficio deve dare seguito alle istanze legittime del contribuente quando dispone della documentazione rilevante sulla situazione degli immobili; la condotta collaborativa del contribuente è stata valorizzata nel caso concreto.
Massime di principio
- L’occupazione abusiva, da sola, non basta a escludere l’IMU: il contribuente deve documentare concretamente l’occupazione e le iniziative intraprese per ottenere il rilascio o recuperare il possesso dell’immobile.
- L’inagibilità deve corrispondere a un degrado materiale tale da rendere l’immobile inutilizzabile senza interventi di risanamento. Può essere dimostrata con dichiarazione sostitutiva e supportata da documenti tecnici e catastali.
- Le istanze presentate all’Amministrazione e la documentazione che questa già possiede possono rilevare nel valutare la correttezza della condotta del contribuente e la gestione della pretesa tributaria.
- La decisione ha annullato gli avvisi sulla base delle prove relative all’inagibilità e all’occupazione abusiva; non consente di concludere che ogni immobile occupato abusivamente sia automaticamente esente dall’IMU.
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