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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26489/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per evasione già pronunciata in sede di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva condannato l'imputato per evasione. Nel ricorso per cassazione sono state dedotte violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che l'offesa sarebbe stata tenue. La Corte ha ritenuto le doglianze generiche e manifestamente infondate, osservando che la motivazione della decisione di merito escludeva correttamente la particolare tenuità del fatto sulla base della durata dell'allontanamento e della pretestuosità della giustificazione addotta.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per evasione.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in presenza di una durata apprezzabile dell'allontanamento e della pretestuosità della giustificazione addotta.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando sia formulata in modo generico e non si confronti con la motivazione di merito.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la tenuità dell'offesa può essere esclusa valorizzando la durata dell'allontanamento o della condotta e l'inaffidabilità o pretestuosità della giustificazione addotta dall'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo cause esimenti non emerse nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieEvasione
RamiReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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