Cassazione Penale, Ordinanza n. 25647/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e poi in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 517 c.p. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la conferma della responsabilità penale e sostenendo che la condotta non avesse idoneità decettiva. La censura, in sostanza, mirava a una diversa lettura del materiale probatorio e a una rivalutazione del merito della decisione di merito, segnatamente sulle caratteristiche del marchio MOSATEC rispetto al marchio italiano MOSA e sulla falsificazione del marchio CE, ritenuta dalla Corte territoriale idonea a far apparire il prodotto come di provenienza intracomunitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non superassero il vaglio di ammissibilità perché diretti, in realtà, a contestare la persuasività e la lettura delle prove, chiedendo una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la Corte d'Appello aveva motivato in modo adeguato sulla potenzialità ingannatoria del marchio MOSATEC e sulla falsificazione del marchio CE. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice contestata; la Corte non ne ridefinisce il contenuto, ma valuta solo se la motivazione della sentenza impugnata abbia correttamente affermato la responsabilità per la condotta decettiva accertata.
Richiamato implicitamente nella parte dedicata ai limiti del ricorso per cassazione: non sono deducibili censure che si risolvano in una diversa lettura del merito o nella contestazione della mera persuasività della motivazione, salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà.
Applicato quale base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere riproposte censure che mirano a una nuova valutazione del merito o a una diversa comparazione delle risultanze probatorie; sono ammissibili solo doglianze che denuncino specifici vizi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti decisivi.
- La contestazione della responsabilità penale non è scrutinabile in cassazione quando si risolve nell'opporre una lettura alternativa delle prove rispetto a quella già logicamente e adeguatamente accolta dal giudice di merito.
- In materia di marchi e segni distintivi, la potenzialità ingannatoria della condotta può essere desunta dalla somiglianza tra il segno utilizzato e quello di un marchio esistente, nonché dall'uso di elementi idonei a far apparire il prodotto come proveniente da un diverso contesto geografico o commerciale, se tale valutazione è sorretta da motivazione congrua.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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