Cassazione Penale, Ordinanza n. 04728/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda processuale riguarda un imputato già giudicato responsabile, in sede di annullamento parziale e rinvio, per una pluralità di reati tra cui tentata rapina impropria, tentato omicidio, detenzione e porto di arma da sparo e danneggiamento aggravato. La Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio la precedente sentenza d'appello solo quanto all'aggravante del nesso teleologico, e con rinvio quanto alla recidiva, perché un precedente affidamento in prova con esito positivo aveva determinato l'estinzione degli effetti penali della relativa condanna. In sede di rinvio la Corte di appello ha escluso la recidiva qualificata, ha escluso l'aumento per il nesso teleologico e ha rideterminato la pena, negando però le attenuanti generiche, ritenendo che sul punto vi fosse giudicato parziale e che comunque non ricorressero i presupposti per concederle. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: si sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente limitato il proprio potere di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, applicando in modo scorretto l'art. 627, comma 3, c.p.p.; che avrebbe dovuto procedere a una complessiva nuova valutazione della pena, comprensiva di pena base, attenuanti generiche e aumenti per continuazione; e che, una volta esclusi recidiva e nesso teleologico, avrebbe dovuto trarne conseguenze anche sulla dosimetria complessiva e sul riconoscimento delle attenuanti generiche. La difesa ha poi insistito con memoria sulla natura 'complessiva' del giudizio di rinvio e sull'ammissibilità delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte di appello secondo cui la 'complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio' andava compiuta nei limiti fissati dal giudicato parziale e dalle statuizioni rescindenti, cioè in relazione alla sola recidiva e all'esclusione del nesso teleologico. Ha osservato che le doglianze sulla pena base e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche erano inammissibilmente nuove, perché non proposte con i precedenti gravami. Ha inoltre rilevato che la decisione impugnata era sorretta da una seconda ratio decidendi autonoma e sufficiente: la Corte territoriale aveva comunque motivato in modo congruo sulla proporzione della pena base, sugli aumenti per continuazione e sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la gravità dei fatti e i precedenti penali dell'imputato. Il ricorso, non confrontandosi con tale autonoma motivazione, è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve attenersi ai limiti del giudicato formatosi sulle parti della sentenza non investite dall'annullamento; non può riesaminare capi o punti ormai coperti da giudicato parziale.
Nel giudizio di impugnazione promosso dal solo imputato opera il divieto di reformatio in peius anche nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Concorre, insieme alle altre disposizioni richiamate, a delimitare i poteri del giudice di rinvio e a preservare i limiti del devoluto.
Contribuisce a fondare il giudicato parziale sulle parti non annullate della decisione.
Delimita l'oggetto del giudizio di rinvio alle sole questioni annullate dalla Corte di cassazione.
Richiamato per l'avviso alle parti e per il deposito di memoria difensiva nel giudizio di cassazione.
È il parametro per la commisurazione della pena e per la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
Richiamato per spiegare la riduzione di pena connessa alla forma tentata del delitto di omicidio.
È il parametro per la disciplina della continuazione e per verificare che gli aumenti non si traducano in un surrettizio cumulo materiale.
Massime di principio
- In caso di annullamento parziale con rinvio, il giudice di rinvio può intervenire soltanto sui punti effettivamente devoluti dall'annullamento; le parti della decisione coperte da giudicato parziale non sono più riesaminabili.
- Le questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione non possono essere introdotte per la prima volta in sede di rinvio o di legittimità, quando attengano a punti ormai non devoluti.
- Il divieto di reformatio in peius opera anche nel giudizio rescissorio promosso dal solo imputato, impedendo un aggravamento della pena complessiva o un superamento del limite già fissato dalle decisioni non annullate.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se censura solo una delle rationes decidendi autonome poste a fondamento della sentenza impugnata, poiché la decisione resterebbe comunque sorretta dall'altra ratio non contestata.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando la sanzione irrogata è contenuta in misura pari o inferiore al minimo o comunque al di sotto della media edittale e il giudice richiama la congruità rispetto alla gravità del fatto e ai criteri dell'art. 133 c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza elementi ritenuti decisivi, come gravità dei fatti e precedenti penali, senza dover confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalle parti.
- Gli aumenti per continuazione devono rispettare la proporzione con la pena principale e non risolversi in un cumulo materiale occulto; una motivazione sintetica può essere sufficiente se la misura appare proporzionata e coerente con i criteri già esposti.
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