Cassazione Penale, Sentenza n. 12008/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale) sollevando quattro censure: 1) vizio procedurale per la nomina della CTU e l'acquisizione di documenti nel giudizio abbreviato "secco", con violazione del diritto di difesa (artt. 438, 441, 442 c.p.p.; art. 24 e 111 Cost.); 2) vizio di motivazione e di valutazione delle prove: la Corte avrebbe trascurato prove e documenti che dimostrerebbero l'esistenza di un ingente credito della società e che i prelievi fossero destinati a spese aziendali; inoltre contestano la deduzione dell'elemento soggettivo dalla sola CTU; 3) mancanza di prova della responsabilità di Spadavecchia, che fu amministratore solo nel 2014 e non al momento del fallimento (2018); 4) critica al bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e alla valutazione del danno come non significativo.
La decisione
La Corte di legittimità rigetta i ricorsi. Sul primo motivo afferma che nel giudizio abbreviato il giudice può disporre integrazioni probatorie ex art. 441, comma 5 c.p.p., anche con acquisizione documentale e CTU se necessarie alla decisione, purché non si esplorino itinerari probatori estranei allo stato degli atti e sia garantito il diritto alla controprova (e qui gli imputati non hanno esercitato tale diritto). Sul secondo motivo ritiene la censura generica e conferma la valutazione della Corte territoriale: la distrazione è provata perché gli imputati non hanno dimostrato la destinazione dei prelievi (pagamenti in contanti non giustificati; incongruità dei compensi deliberati, assenza di documentazione contabile idonea); l'elemento soggettivo per la bancarotta distrattiva e per quella documentale è ricostruito correttamente (per la documentale è sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza di tenere la contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio). Sul terzo motivo la Corte conferma che Spadavecchia è amministratore di fatto per la significativa e continuativa attività gestoria svolta anche dopo la cessazione formale della carica (anche sulla base delle dichiarazioni del coimputato e del fatto di essere socio unico). Il quarto motivo è inammissibile: il bilanciamento delle circostanze di pena è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione ove motivato. Pertanto i ricorsi sono rigettati e le condanne confermate; imputati condannati al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Consente al giudice, anche nel giudizio abbreviato "secco", di disporre integrazioni probatorie necessarie per la decisione; il potere è limitato agli elementi essenziali e non può esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti; la controprova garantisce il diritto di difesa.
Norma sul giudizio abbreviato richiamata nel quadro della disciplina del rito speciale; la Corte sottolinea che l'accesso al rito non impedisce integrazioni probatorie ove necessarie.
art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamata nel contesto delle garanzie difensive e della verifica costituzionale della disciplina del giudizio abbreviato, la norma è parte del quadro regolatore del rito speciale.
Richiamato come parametro di completezza delle indagini che impone, in sede di udienza preliminare, di segnalare indagini mancate; giustifica l'uso dell'integrazione probatoria quando le indagini risultino incomplete.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Regola la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte afferma che la fattispecie contestata è quella della tenuta delle scritture in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, per la quale è sufficiente il dolo generico.
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
Norma richiamata in relazione ad aggravanti valutate nel giudizio di merito; la Corte conferma la discrezionalità del giudice nel bilanciamento con le attenuanti.
Principi per l'apprezzamento delle circostanze attenuanti/agg avanzati; la Corte ricorda che il giudice di merito non deve fornire un'analitica esposizione dei criteri se la motivazione è congrua.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato "secco" il giudice può disporre integrazioni probatorie (CTU, acquisizione documenti) se necessarie alla decisione; ciò non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa purché non si esplorino nuovi itinerari probatori e sia garantita la controprova all'imputato.
- Per la bancarotta fraudolenta distrattiva l'onere probatorio grava sull'amministratore: se non dimostra la destinazione dei beni o dei prelievi, può desumersi la distrazione; l'entità dei prelievi rispetto al fatturato è elemento probante rilevante.
- La bancarotta fraudolenta documentale, nella forma della cattiva tenuta delle scritture che impedisce la ricostruzione del patrimonio, richiede il dolo generico (consapevolezza e volontà dell'irregolare tenuta), non necessariamente il dolo specifico di danneggiare i creditori.
- La qualifica di amministratore di fatto si basa su una significativa e continuativa attività gestionale anche se formale investitura è cessata; elementi quali la qualità di socio unico e la prova di continuità gestionale (dichiarazioni di terzi, comportamento pratico) sono rilevanti.
- Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale del giudice di merito: la Cassazione sindaca solo la congruità della motivazione e non la scelta degli elementi presi in considerazione, salvo vizio motivazionale palese.
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