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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12008/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale) sollevando quattro censure: 1) vizio procedurale per la nomina della CTU e l'acquisizione di documenti nel giudizio abbreviato "secco", con violazione del diritto di difesa (artt. 438, 441, 442 c.p.p.; art. 24 e 111 Cost.); 2) vizio di motivazione e di valutazione delle prove: la Corte avrebbe trascurato prove e documenti che dimostrerebbero l'esistenza di un ingente credito della società e che i prelievi fossero destinati a spese aziendali; inoltre contestano la deduzione dell'elemento soggettivo dalla sola CTU; 3) mancanza di prova della responsabilità di Spadavecchia, che fu amministratore solo nel 2014 e non al momento del fallimento (2018); 4) critica al bilanciamento tra attenuanti e aggravanti e alla valutazione del danno come non significativo.

La decisione

La Corte di legittimità rigetta i ricorsi. Sul primo motivo afferma che nel giudizio abbreviato il giudice può disporre integrazioni probatorie ex art. 441, comma 5 c.p.p., anche con acquisizione documentale e CTU se necessarie alla decisione, purché non si esplorino itinerari probatori estranei allo stato degli atti e sia garantito il diritto alla controprova (e qui gli imputati non hanno esercitato tale diritto). Sul secondo motivo ritiene la censura generica e conferma la valutazione della Corte territoriale: la distrazione è provata perché gli imputati non hanno dimostrato la destinazione dei prelievi (pagamenti in contanti non giustificati; incongruità dei compensi deliberati, assenza di documentazione contabile idonea); l'elemento soggettivo per la bancarotta distrattiva e per quella documentale è ricostruito correttamente (per la documentale è sufficiente il dolo generico consistente nella consapevolezza di tenere la contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio). Sul terzo motivo la Corte conferma che Spadavecchia è amministratore di fatto per la significativa e continuativa attività gestoria svolta anche dopo la cessazione formale della carica (anche sulla base delle dichiarazioni del coimputato e del fatto di essere socio unico). Il quarto motivo è inammissibile: il bilanciamento delle circostanze di pena è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione ove motivato. Pertanto i ricorsi sono rigettati e le condanne confermate; imputati condannati al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Consente al giudice, anche nel giudizio abbreviato "secco", di disporre integrazioni probatorie necessarie per la decisione; il potere è limitato agli elementi essenziali e non può esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti; la controprova garantisce il diritto di difesa.

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio abbreviato richiamata nel quadro della disciplina del rito speciale; la Corte sottolinea che l'accesso al rito non impedisce integrazioni probatorie ove necessarie.

  • art. 442, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata nel contesto delle garanzie difensive e della verifica costituzionale della disciplina del giudizio abbreviato, la norma è parte del quadro regolatore del rito speciale.

  • art. 421-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro di completezza delle indagini che impone, in sede di udienza preliminare, di segnalare indagini mancate; giustifica l'uso dell'integrazione probatoria quando le indagini risultino incomplete.

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    Regola la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte afferma che la fattispecie contestata è quella della tenuta delle scritture in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, per la quale è sufficiente il dolo generico.

  • art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare

    Norma richiamata in relazione ad aggravanti valutate nel giudizio di merito; la Corte conferma la discrezionalità del giudice nel bilanciamento con le attenuanti.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi per l'apprezzamento delle circostanze attenuanti/agg avanzati; la Corte ricorda che il giudice di merito non deve fornire un'analitica esposizione dei criteri se la motivazione è congrua.

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato "secco" il giudice può disporre integrazioni probatorie (CTU, acquisizione documenti) se necessarie alla decisione; ciò non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa purché non si esplorino nuovi itinerari probatori e sia garantita la controprova all'imputato.
  • Per la bancarotta fraudolenta distrattiva l'onere probatorio grava sull'amministratore: se non dimostra la destinazione dei beni o dei prelievi, può desumersi la distrazione; l'entità dei prelievi rispetto al fatturato è elemento probante rilevante.
  • La bancarotta fraudolenta documentale, nella forma della cattiva tenuta delle scritture che impedisce la ricostruzione del patrimonio, richiede il dolo generico (consapevolezza e volontà dell'irregolare tenuta), non necessariamente il dolo specifico di danneggiare i creditori.
  • La qualifica di amministratore di fatto si basa su una significativa e continuativa attività gestionale anche se formale investitura è cessata; elementi quali la qualità di socio unico e la prova di continuità gestionale (dichiarazioni di terzi, comportamento pratico) sono rilevanti.
  • Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale del giudice di merito: la Cassazione sindaca solo la congruità della motivazione e non la scelta degli elementi presi in considerazione, salvo vizio motivazionale palese.

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