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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19594/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito per far dichiarare inefficace nei propri confronti un atto di compravendita del 18 marzo 2011 con cui un soggetto, con il consenso del coniuge, aveva trasferito alla società ricorrente la quota di un mezzo di un immobile sito in Ginosa. La banca sosteneva che l'operazione si inserisse in un più ampio leveraged buyout familiare, finanziato nel luglio 2011 da una società del gruppo bancario, e che il debitore avesse disposto del bene in modo pregiudizievole per le ragioni creditorie. La Corte d'appello aveva accolto la revocatoria ritenendo sussistente la dolosa preordinazione, valorizzando i rapporti familiari, la rapidità delle operazioni e la conoscenza, anche in capo al terzo acquirente, dell'imminente finanziamento e del rischio di insolvenza. La società acquirente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) omesso esame del fatto decisivo consistente nell'inesistenza del credito azionato, perché il contratto di finanziamento era stato in altro giudizio annullato per dolo, con conseguente venir meno del credito originario; 2) violazione dell'art. 2901 c.c., perché l'atto dispositivo era anteriore al sorgere del credito e mancava la prova della partecipatio fraudis del terzo; 3) omesso esame di fatti decisivi, relativi all'estraneità di alcuni soggetti al contratto di finanziamento; 4) motivazione apparente sull'eventus damni. La Corte di cassazione ha esaminato per primo il secondo motivo e lo ha ritenuto fondato, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 1898/2025: per gli atti dispositivi anteriori al credito non basta il dolo generico, ma occorre la dolosa preordinazione, cioè che l'atto sia posto in essere in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito, e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole di tale intento rispetto al debito futuro. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie applicando tale criterio; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, nei limiti indicati in motivazione, ha dichiarato assorbiti il primo, il terzo e il quarto motivo e ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame della revocatoria alla luce del principio secondo cui, per gli atti anteriori al credito, è necessaria la prova della dolosa preordinazione in senso specifico e della consapevolezza del terzo acquirente. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per gli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito non è sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori: occorre la dolosa preordinazione, ossia che l'atto sia compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione per pregiudicare il soddisfacimento del credito; negli atti a titolo oneroso è richiesta anche la prova della conoscenza, da parte del terzo, di tale intento rispetto al debito futuro.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Il ricorso lo invocava per omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, ma tali censure sono state dichiarate assorbite dall'accoglimento del secondo motivo.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria, se l'atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito, il requisito soggettivo non può essere ridotto al dolo generico: è necessaria la prova della dolosa preordinazione specifica, cioè della finalizzazione dell'atto a incidere sulla futura garanzia patrimoniale del creditore.
  • Quando l'atto revocando è a titolo oneroso e il credito è futuro, la prova deve estendersi anche alla consapevolezza del terzo acquirente circa l'intento fraudolento perseguito dal debitore.
  • La mera vicinanza familiare o la rapidità cronologica delle operazioni possono costituire indizi, ma non sostituiscono il parametro giuridico corretto richiesto dall'art. 2901 c.c. per gli atti anteriori al credito.
  • Se il giudice di merito applica il criterio del dolo generico in luogo della dolosa preordinazione specifica, la sentenza è cassabile per violazione di legge con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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