Cassazione Civile, Ordinanza n. 29839/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con un'università pubblica. La lavoratrice aveva agito per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente derivato dalla violazione della disciplina sull'assunzione a termine e dall'abuso nella gestione delle procedure di stabilizzazione. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo un'indennità qualificata come danno comunitario per l'illegittimità del termine apposto a un contratto stipulato dal 13 aprile al 12 luglio 2006, ritenendo che esso fosse stato concluso prima che decorressero venti giorni dalla scadenza del precedente rapporto, cessato il 31 marzo 2006, ed escludendo la conversione. Aveva invece respinto la domanda relativa alla mancata stabilizzazione, osservando che la lavoratrice non possedeva i requisiti previsti per l'accesso all'impiego stabile. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha sostenuto: che l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine integra un danno risarcibile che, secondo i principi delle Sezioni Unite, deve essere compensato dall'indennità dell'art. 32 L. n. 183/2010 senza necessità di prova ulteriore; che il termine di decadenza dell'art. 32 non sarebbe applicabile perché la cessazione del rapporto era avvenuta per scadenza del termine e non per licenziamento; che la precarizzazione lede la dignità della persona e che il danno avrebbe dovuto essere quantificato in misura maggiore; infine, che l'università avrebbe illegittimamente stabilizzato altri soggetti privi dei requisiti, come emergerebbe anche da un parere dell'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'università controricorrente. Ha osservato che il giudizio di cassazione è a critica vincolata e che i motivi devono essere specifici, tassativi e ricondotti alle categorie dell'art. 360 c.p.c. Nel caso concreto, i motivi erano espressi in forma generica, con formule come 'lotta al precariato', 'fondatezza della pretesa' e 'illegittimità delle assunzioni', senza indicare con precisione il vizio denunciato, senza individuare le norme di diritto asseritamente violate e senza un effettivo aggancio al decisum della sentenza impugnata. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato come parametro per la liquidazione dell'indennità riconosciuta dalla Corte territoriale a titolo di danno comunitario per l'illegittima apposizione del termine.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico e tassativo il vizio denunciato, ricondotto a una delle categorie previste dalla norma; sono inammissibili censure generiche non correlate a tale schema.
La proposta del relatore è stata formulata e notificata alle parti nel procedimento camerale non partecipato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamata come norma che ha modificato l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso hanno funzione identificativa del thema decidendum e devono essere formulati con specificità, indicando chiaramente il vizio denunciato e la norma di diritto asseritamente violata.
- Sono inammissibili le censure che si limitano a una critica generica della decisione impugnata o a enunciazioni valoriali prive di un preciso inquadramento nelle categorie dell'art. 360 c.p.c.
- La deduzione di un abuso nella reiterazione di contratti a termine o di pretese risarcitorie connesse alla precarizzazione non basta, da sola, a superare il filtro di ammissibilità se il ricorso non collega puntualmente le doglianze ai capi della sentenza impugnata.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti di legge.
Come è indicizzato
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