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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04250/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore, confermando il rigetto della domanda di pagamento dell'indennità di vestizione disposto in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un infermiere di un'azienda sanitaria pubblica chiedeva la condanna dell'ente al pagamento di una somma a titolo di indennità di vestizione maturata in un arco temporale pluriennale, assumendo che il tempo impiegato per indossare e togliere la divisa dovesse essere retribuito oltre l'orario ordinario di servizio. Il tribunale aveva accolto la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale, riconoscendo una differenza retributiva; in appello, però, la domanda era stata rigettata perché la corte territoriale aveva ritenuto non allegato e non provato che le operazioni di vestizione e svestizione fossero avvenute fuori dall'orario risultante dalle timbrature e, inoltre, che il CCNL richiamato non prevedesse una autonoma voce economica, ma solo il riconoscimento di un tempo massimo da ricomprendere nell'orario retribuito purché risultante dalle timbrature. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, da un lato, la violazione dell'art. 27, commi 12 e 13, del CCNL Sanità 2016-2018, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente preteso una timbratura specifica del tempo di cambio divisa e avesse indebitamente trattato tale tempo come straordinario; dall'altro, lamentava l'omesso esame di fatti decisivi, tra cui l'inesistenza di un obbligo di timbratura ai fini retributivi e la non configurabilità del tempo di vestizione come lavoro straordinario. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che, nel pubblico impiego contrattualizzato, il tempo di vestizione e svestizione del personale sanitario è retribuibile se imposto da esigenze di sicurezza e igiene, ma che, nel caso concreto, la disciplina collettiva richiedeva che tale tempo risultasse dalle timbrature e che il lavoratore non aveva allegato né provato di avere effettuato il cambio divisa prima e dopo le timbrature. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi e perché le doglianze formulate erano questioni di diritto, non fatti decisivi omessi.

Norme richiamate

  • art. 27, commi 11, 12 e 13, CCNL Sanità 2016-2018

    "fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate"

    La disciplina collettiva non prevede un'autonoma indennità di divisa, ma impone di ricomprendere nel tempo di lavoro retribuito il tempo necessario per vestizione, svestizione e passaggio di consegne, di regola a condizione che esso risulti dalle timbrature; le aziende possono solo definire regolamentazioni di dettaglio.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Le doglianze di merito prospettate come omissione di fatti devono riguardare fatti storici decisivi e non mere questioni di diritto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il tempo necessario per vestizione e svestizione della divisa può essere retribuibile solo se il lavoratore dimostra che tale attività è stata resa fuori dall'orario ordinario risultante dalle timbrature e, quando previsto dalla disciplina collettiva o aziendale, nel rispetto delle modalità di rilevazione richieste.
  • Chi domanda il pagamento di una somma aggiuntiva per il cambio divisa deve allegare e provare specificamente che l'attività di vestizione e svestizione sia stata svolta prima dell'inizio e dopo la fine dell'orario timbrato, non essendo sufficiente una deduzione generica o la mera affermazione dell'esistenza del tempo di cambio.
  • In cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per riproporre questioni di diritto o per contestare la ricostruzione giuridica della sentenza impugnata, ma solo per denunciare l'omessa considerazione di fatti storici decisivi.
  • Quando la disciplina collettiva collega il riconoscimento del tempo di vestizione alle timbrature, l'assenza di prova sul collocamento temporale delle operazioni rispetto alle timbrature esclude il diritto alla relativa pretesa economica.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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