Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32913/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame che ha sostituito il divieto di dimora con la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 comma 6 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il difensore ha articolato più motivi: (1) violazione del principio devolutivo e dell'art. 310 c.p.p., sostenendo che il Tribunale del riesame, non avendo accolto l'appello del P.M. rispetto all'art. 275 comma 3 c.p.p., non poteva riesaminare le esigenze cautelari in diversa prospettiva; (2) vizio di motivazione e violazione di legge circa la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. e l'obbligo di misure non detentive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale per il riesame abbia correttamente valutato la non operatività della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. sulla base della giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite, sent. n. 34475/2011, Valastro) e che l'appello del pubblico ministero non fosse limitato esclusivamente a quella presunzione, sicché il giudice d'appello poteva valutare l'idoneita' e la proporzionalita' della misura cautelare. Sulla base del compendio indiziario (intercettazioni, pedinamenti, sequestri, arresti, volume d'affari, continuità dell'attività, rapporti familiari e precedenti dell'indagato) la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del pericolo di reiterazione e adeguata la misura detentiva; ha confermato i limiti della cassazione nel sindacare fatti e valutazioni prognostiche non viziati da manifesta illogicità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74 comma 6

    Norma contestata per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; sulla base di tale capo il Tribunale per il riesame ha ritenuto applicabile la custodia cautelare per il rischio di reiterazione.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 5

    Riferimento ai reati preveduti dalla disciplina sugli stupefacenti che l'associazione avrebbe programmato; utile per determinare la natura e la gravità dei fatti associativi.

  • codice di procedura penale, art. 275 comma 3

    "presunzione di pericolosita' sociale ed esclusiva adeguatezza della misura carceraria"

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'operativita' della presunzione nel caso di associazione finalizzata a fatti di lieve entita'; la presunzione non opera automaticamente quando le condotte programmate sono di lieve entita' e la pena edittale massima e' contenuta.

  • codice di procedura penale, art. 310

    Richiamato dal ricorrente per invocare il principio devolutivo; la Corte ha chiarito che il potere cognitivo del giudice d'appello è limitato ai punti dell'impugnazione e a quelli strettamente connessi, ma non è vincolato dalle sole deduzioni giuridiche dell'appellante quando i motivi di gravame contengono argomentazioni addizionali.

  • codice di procedura penale, art. 274 lett. c)

    Regola le esigenze cautelari inerenti il pericolo di reiterazione; la Corte ha ribadito che l'attualita' del pericolo è valutazione prognostica e non necessita dell'imminenza di una specifica occasione di reato.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che autorizza la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di rigetto/inammissibilita' del ricorso; applicata per l'obbligo di versare euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza, Sezioni Unite, sent. n. 34475 del 23/06/2011 (Valastro)

    "la presunzione di adeguatezza esclusiva della misura della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. non opera in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entita'"

    La Corte ha richiamato questo principio come base per escludere l'automatismo della custodia cautelare nel caso di associazioni che mirano a reati di lieve entita', influenzando la valutazione sulla applicabilita' della presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p.

Massime di principio

  • La presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. non opera automaticamente per le associazioni finalizzate a reati di lieve entita'; va sempre valutata la concreta gravita' della condotta associativa.
  • Il giudice d'appello cautelare può esaminare l'idoneità, adeguatezza e proporzionalità della misura adottata dal G.i.p. anche se l'appellante ha fondato l'impugnazione su specifiche norme, purché le valutazioni siano connesse ai motivi di gravame.
  • La sussistenza del pericolo di reiterazione va apprezzata in termini prognostici: continuità dell'attività, elevato volume d'affari, esistenza di fornitori/clientela stabili, perseveranza nonostante sequestri e arresti e l'uso di concatenamenti familiari sono elementi forti a supporto della custodia cautelare.
  • La Corte di Cassazione ha limiti nel sindacare le valutazioni di fatto e la ricostruzione indiziaria operata dai giudici di merito; il sindacato è ammesso solo per vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione possono essere imposte condanne alle spese e somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo giustificazioni sulla gravita' della causa di inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.