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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33081/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto emesso dalla Corte di appello di Napoli in sede di rinvio, che aveva confermato la confisca di beni a lei formalmente intestati, comprendenti il saldo di un conto corrente pari a 61.273 euro. La misura patrimoniale era stata disposta nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti del padre, sottoposto anche a sorveglianza speciale, sulla base della ritenuta provenienza illecita delle disponibilità patrimoniali riferibili al nucleo familiare. Con un unico motivo, la ricorrente ha dedotto violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. e del d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che il giudice del rinvio non avesse effettivamente adempiuto alle indicazioni delle precedenti sentenze di annullamento. In particolare, ha sostenuto che la somma depositata sul conto corrente derivasse dal versamento di due assegni, rispettivamente di 15.000 e 45.000 euro, ricevuti da un soggetto estraneo alla procedura in vista dell'acquisto di un immobile a Ischia, e che fosse stata omessa la valutazione della ricostruzione fornita dal consulente tecnico della difesa. Le precedenti sentenze rescindenti avevano richiesto di chiarire l'origine della provvista bancaria e il rapporto tra la prospettata derivazione delle disponibilità dalla madre della ricorrente e l'accertata esistenza, in capo a quest'ultima, di redditi leciti. La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse colmato la lacuna motivazionale, esaminando il tema devoluto e rilevando sia l'assenza di prova della provenienza degli assegni da un terzo estraneo, sia l'emersione di una diversa indicazione difensiva circa l'origine delle somme. Secondo la Corte, il ricorso non si confrontava con tali rationes decidendi, limitandosi a reiterare la tesi già disattesa e sollecitando una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità in materia di prevenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge e che il vizio motivazionale è deducibile soltanto nei casi di mancanza assoluta della motivazione o di motivazione meramente apparente, non anche per manifesta illogicità o per ottenere una nuova valutazione delle prove. Nel caso concreto, il decreto impugnato conteneva una motivazione specifica, coerente con il vincolo derivante dalle sentenze di annullamento e fondata sulla mancata dimostrazione della provenienza delle somme da un soggetto estraneo alla procedura, nonché sull'insufficienza dei redditi della ricorrente a giustificarne la fonte. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La ricorrente ha denunciato la violazione di legge; la Corte ha escluso che il motivo identificasse una violazione normativa effettiva, risolvendosi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale difensivo.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Per le misure di prevenzione personali, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Per le misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.

  • art. 627 c.p.p.

    Il giudizio di rinvio è delimitato dalle statuizioni e dai quesiti formulati dalla sentenza rescindente; il giudice del rinvio deve confrontarsi con le specifiche lacune motivazionali indicate dalla Corte di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

  • art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Richiamato quale precedente fondamento normativo della limitazione del ricorso per cassazione in materia di prevenzione alla sola violazione di legge.

  • art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575

    Richiamato quale precedente fondamento normativo della limitazione del sindacato di legittimità nei procedimenti di prevenzione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge; non è deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • In materia di prevenzione, il vizio motivazionale può essere denunciato in cassazione soltanto quando la motivazione manchi del tutto oppure sia meramente apparente, ossia quando ometta integralmente di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato dalla parte.
  • La motivazione non è apparente quando il giudice del rinvio esamina lo specifico elemento indicato dalla sentenza rescindente, ne valuta la prova e indica le ragioni per cui lo ritiene non dimostrato, anche se la parte dissente dalla valutazione compiuta.
  • Il giudizio di rinvio resta circoscritto al perimetro devolutivo tracciato dalla sentenza rescindente e non impone una rivalutazione globale della posizione patrimoniale quando l'annullamento riguardi una specifica lacuna motivazionale relativa all'origine di una determinata provvista.
  • È aspecifico il ricorso per cassazione che riproponga la medesima prospettazione difensiva già disattesa dal giudice del rinvio senza confrontarsi con la concreta ragione posta a fondamento della decisione impugnata.
  • In materia di prevenzione, la censura che miri a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio o della provenienza delle disponibilità patrimoniali è estranea al sindacato di legittimità, salvo che il travisamento per omissione riguardi plurime circostanze decisive, totalmente ignorate o ricostruite in modo tale da rendere la motivazione inesistente o apparente.

Come è indicizzato

MaterieConfisca di prevenzioneImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiConfiscaNullità processuale

Testo integrale

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