Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18847/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitori)

La controversia

Alcuni investitori avevano acquistato, tramite un rapporto di intermediazione finanziaria presso una banca, titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Argentina dopo aver disinvestito titoli di Stato italiani. Successivamente, a seguito del default argentino, avevano agito contro l'intermediario sostenendo che la banca avesse violato gli obblighi informativi di settore e chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e del lucro cessante. Il Tribunale e poi la Corte d'Appello avevano accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine decennale decorresse dalla data dell'acquisto dei titoli e non dal default dell'emittente. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 1218, 2935 e 2946 c.c., sostenendo che prima del default non vi fosse ancora un danno azionabile e che la prescrizione dovesse decorrere dalla data in cui il pregiudizio si era concretamente manifestato; con il secondo motivo hanno inoltre denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale non avesse considerato una missiva della banca e la conseguente rinuncia alla prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui aveva fatto decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento dalla data degli acquisti dei titoli. Secondo la Corte, nelle azioni risarcitorie per violazione degli obblighi informativi dell'intermediario il dies a quo va ancorato al momento in cui il danno si manifesta concretamente; nel caso specifico ciò coincideva con il default della Repubblica Argentina, che aveva reso attuale la lesione patrimoniale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte territoriale, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio affermato e verificare anche il dedotto inadempimento degli obblighi informativi. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato quale norma sulla responsabilità contrattuale dell'intermediario per inadempimento degli obblighi informativi.

  • art. 2935 c.c.

    Il diritto può essere esercitato solo quando il danno è concretamente percepibile e azionabile; la prescrizione non decorre prima di tale momento.

  • art. 2946 c.c.

    Si applica il termine ordinario decennale di prescrizione all'azione risarcitoria contrattuale.

  • art. 2937 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere una possibile rinuncia tacita alla prescrizione tramite la proposta transattiva.

  • art. 1226 c.c.

    Evocato dalla parte attrice per la eventuale liquidazione equitativa del lucro cessante.

  • art. 1223 c.c.

    Utilizzato dalla Corte nel richiamare il criterio della risarcibilità del danno-conseguenza.

  • artt. 21 e 23 d.lgs. n. 58 del 1998

    Richiamati per affermare che la mancata informazione da parte dell'intermediario può ingenerare una presunzione di riconducibilità del pregiudizio all'operazione finanziaria consigliata o eseguita.

  • Reg. Consob n. 11522 del 1998

    Richiamato insieme al TUF quale disciplina degli obblighi informativi dell'intermediario.

Massime di principio

  • Nelle controversie risarcitorie per violazione degli obblighi informativi dell'intermediario finanziario, la prescrizione dell'azione non decorre automaticamente dalla data dell'ordine o dell'acquisto del titolo, ma dal momento in cui il danno patrimoniale si manifesta concretamente ed è azionabile.
  • Ai fini dell'art. 2935 c.c., l'ignoranza del titolare sul danno o sulla sua derivazione causale non sposta di per sé il dies a quo, salvo che il danno non sia ancora sorto; ciò che rileva è la concreta esistenza del pregiudizio.
  • Quando l'investimento è rimasto apparentemente regolare per un certo periodo, con pagamento delle cedole e assenza di insolvenza dell'emittente, il danno da omessa informazione può emergere solo con un evento anomalo successivo che disveli il rischio taciuto e renda attuale la perdita.
  • L'omissione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario costituisce normalmente fattore idoneo a condizionare scorrettamente la scelta di investimento, con conseguente possibile presunzione di nesso causale, salva prova contraria dell'intermediario su sopravvenienze interruttive della catena causale.
  • Nelle cause di investimento finanziario è necessario distinguere tra azioni caducatorie e azioni risarcitorie, poiché il momento rilevante per la decorrenza della prescrizione può variare a seconda della domanda proposta.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.