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Sentenza

Sentenza del 13/07/2017 n. 3133 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Amministratore di fatto - Onere della prova - Presunzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del contribuente quale amministratore di fatto di una società e la conseguente imputazione delle responsabilità civili, penali e delle sanzioni amministrative pecuniarie. L'onere di dimostrare tale qualifica grava sull'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, la mancata contestazione specifica da parte del contribuente delle argomentazioni e degli elementi forniti dall'Amministrazione può confermare, sul piano processuale, quanto dedotto dall'ufficio.

La decisione

È stata riconosciuta l'equiparazione dell'amministratore di fatto all'amministratore di diritto ai sensi dell'art. 2639 cod. civ. Ne consegue che l'amministratore di fatto risponde degli obblighi civilistici e dei comportamenti penalmente rilevanti a lui attribuiti, nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie. Non si applica, in questo caso, l'art. 7 del d.l. 269/2003, che limita l'irrogazione delle sanzioni alle persone giuridiche, poiché la responsabilità è riferita alla persona fisica che ha concretamente esercitato i poteri gestori.

Norme richiamate

  • Art. 2639 cod. civ.

    Equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare dei poteri previsti dalla legge delle persone che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

    La norma consente di assimilare l'amministratore di fatto all'amministratore di diritto quando egli esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della gestione societaria.

  • Art. 7, d.l. 269/2003

    Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

    La limitazione della responsabilità sanzionatoria alla persona giuridica non opera quando la sanzione è imputata alla persona fisica che, quale amministratore di fatto, ha concretamente posto in essere la condotta contestata.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria deve provare, attraverso elementi concreti e convergenti, che il soggetto abbia esercitato in modo continuativo e significativo i poteri tipici dell'amministratore.
  • La qualifica di amministratore di fatto non deriva dalla mera influenza o da rapporti con la società, ma dall'effettivo esercizio dei poteri gestori.
  • La mancata contestazione specifica degli elementi e delle argomentazioni dell'Amministrazione può rafforzare la ricostruzione dell'ufficio e risultare decisiva nel giudizio.
  • Una volta accertata la gestione di fatto, il soggetto può essere equiparato all'amministratore di diritto e rispondere delle obbligazioni e delle violazioni derivanti dalle condotte gestorie.
  • L'esclusione delle sanzioni personali prevista per le persone giuridiche non costituisce una protezione automatica per l'amministratore di fatto quando la responsabilità è fondata sulla sua diretta partecipazione alla violazione.

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