Cassazione Penale, Sentenza n. 22951/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pandolfi impugna l'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale (pena: anno 1 e mesi 2 di reclusione militare, sentenza Tribunale militare di Verona 13/11/2017, definitiva 06/02/2018). Propone tre motivi: 1) vizio di motivazione e revoca "automatica", sostenendo che le violazioni delle prescrizioni derivavano da spostamenti previamente comunicati e che il Tribunale non ha considerato che l'unica violazione era dovuta ad attività lavorativa/volontariato; 2) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 613 c.p.p., perché due ricorsi redatti di pugno sarebbero stati erroneamente riqualificati come memorie difensive e sarebbero inammissibili; 3) inosservanza ed errore di diritto e vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato la richiesta subordinata di sostituzione della misura con la detenzione domiciliare, pur con ampia documentazione depositata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Primo motivo: infondato; il Tribunale di sorveglianza ha legittimamente valutato la revoca dell'affidamento alla luce dell'art. 47, comma 11 Ord. pen. e delle risultanze (allontanamento dal domicilio senza autorizzazione, atteggiamento di insofferenza verso obblighi). Secondo motivo: inammissibile per genericità; non è indicato come la qualificazione degli scritti avrebbe inciso sul provvedimento. Terzo motivo: fondato; la motivazione sul diniego della misura alternativa della detenzione domiciliare è inadeguata. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte relativa alla detenzione domiciliare e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio su quella richiesta.
Norme richiamate
art. 47, comma 11, Ordinamento penitenziario
La misura di affidamento in prova è revocata se il comportamento, contrario alla legge o alle prescrizioni, appare incompatibile con la prosecuzione della prova; richiede verifica costante della prognosi favorevole e consente la revoca sulla base della rivalutazione del percorso di risocializzazione.
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimento utilizzato dal ricorrente per censurare la riqualificazione di scritti redatti di pugno; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e inammissibile senza valutare un specifico vizio derivante dall'applicazione della norma.
art. 58‑quater, commi 1, 2 e 3, Ordinamento penitenziario
Norma che pone limiti alla concessione di misure alternative in caso di revoca dell'affidamento; la Corte sottolinea che il divieto non opera automaticamente e il giudice deve comunque valutare, anche dopo revoca, l'adeguatezza e proporzione di misure alternative (es. detenzione domiciliare), alla luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza costituzionale.
Sentenza Corte costituzionale n. 187 del 18/07/2019
La Corte costituzionale ha parzialmente dichiarato l'illegittimità costituzionale di aspetti dell'art. 58‑quater in caso di revoca dell'affidamento, motivando la necessità di valutazioni non automatiche e rispettose dei principi costituzionali.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, Pattaro)
Conferma l'orientamento secondo cui il divieto previsto non determina automatismi; il giudice deve comunque considerare le esigenze del condannato e del nucleo familiare prima di escludere ogni misura alternativa.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli)
Principio che l'affidamento in prova si basa su una prognosi favorevole circa la prevenzione di ulteriori reati e l'esito del percorso di risocializzazione.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova può essere legittima quando il beneficiario si allontana dal domicilio senza autorizzazione o dimostra insofferenza verso le prescrizioni: il giudice valuta la prognosi favorevole originaria e la effettività del percorso di risocializzazione.
- Il giudice non può operare con automatismi previsti dall'art. 58‑quater: anche dopo la revoca dell'affidamento deve valutare la possibilità di misure alternative meno afflittive (es. detenzione domiciliare) sulla base di documentazione, rapporto UEPE, condizioni familiari e attività lavorative/di volontariato.
- Le censure procedurali (es. riqualificazione di atti) devono essere specifiche e dimostrare il concreto pregiudizio prodotto sul dispositivo; doglianze generiche sono inammissibili.
- La presentazione di istanze o comunicazioni preliminari (es. richiesta di autorizzazione a spostarsi) non esonera dall'obbligo di attendere le determinazioni dell'autorità; l'allontanamento senza autorizzazione può essere valutato negativamente anche se preceduto da comunicazioni.
- Se il giudice di merito non valuta compiutamente una richiesta subordinata (es. detenzione domiciliare), la pronuncia può essere annullata limitatamente a quella parte e rinviata per un nuovo esame; è quindi opportuno depositare documentazione probatoria che dimostri le ragioni per una modulazione meno afflittiva della misura.
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