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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37666/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. presentato il 28/03/2024 avverso la sentenza irrevocabile del 10/11/2020 di condanna per il reato previsto dall'art. 416 cod. pen. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto in sintesi: 1) difetto di procura speciale per la presentazione dell'istanza (contestato ma poi riscontrata in atti); 2) genericità della contestazione del reato associativo che avrebbe impedito la difesa; 3) inesistenza del reato associativo per difetto degli elementi costitutivi; 4) violazione del contraddittorio per stralcio operato dalla Procura di Rimini e mutazione del numero di registro; 5) inesistenza dei reati fine; 6) erronea esclusione di applicabilità dell'istituto della rescissione (sostegno che l'imputato era stato inizialmente dichiarato assente e poi la dichiarazione di assenza revocata); 7) tardività dell'istanza; 8) censure sulla statuizione relativa alla confisca; 9) violazione dell'art. 111 Cost.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Pur rilevando la presenza in atti della procura speciale, ha ritenuto decisivo che mancassero i presupposti di legge per la rescissione del giudicato: l'art. 629-bis (nella formulazione applicabile al caso) è riservato ai casi in cui il condannato sia stato assente per tutta la durata del processo e provi l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione; nel caso di specie Bianchi era presente alla lettura del dispositivo (7/02/2020), quindi non poteva ottenere la rescissione. Inoltre la domanda mirava a censire questioni di merito, strumento non consentito con la rescissione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    la disposizione prevede che il condannato ... nei confronti del quale si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo (testo vigente fino al 29/12/2022)

    La norma è interpretata restrittivamente: la rescissione è esclusiva per i casi di assenza totale e incolpevole del difensore/imputato per tutta la durata del processo; non è strumento per riesaminare il merito o per correggere errori processuali quando l'imputato era presente alla lettura della sentenza.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di associazione a delinquere: citata per identificare il titolo di reato oggetto della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto irrilevanti, ai fini della rescissione, le censure di merito sulla qualificazione del reato.

  • art. 111 Cost.

    Rinvocato dal ricorrente in relazione al diritto a un giusto processo; la Corte non ha ritenuto che la rimostranza costituzionale potesse trasformare la natura straordinaria della rescissione in un rimedio per censurare questioni di merito quando mancano i presupposti di assenza.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. è applicabile solo se l'imputato è stato assente per tutta la durata del processo e prova un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione; la mera presenza alla lettura del dispositivo esclude l'ammissibilità.
  • La rescissione non può essere utilizzata come strumento per rimettere in discussione il merito della condanna o per introdurre un ulteriore grado di giudizio: le censure attinenti alla responsabilità sostanziale sono estranee all'istituto.
  • Occorre rispettare i termini previsti (comma 2 dell'art. 629-bis): istanze tardive sono dichiarate inammissibili; è importante computare correttamente il termine dalla conoscenza della sentenza.
  • La mancanza di una valida procura speciale può ostare alla presentazione dell'istanza, ma se la procura è presente in atti la Corte esamina comunque l'ammissibilità sostanziale della domanda; l'esistenza della procura non supplisce ai motivi sostanziali di inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e, se previsto, sanzioni pecuniarie (es. ammenda), salvo ragioni di esonero debitamente motivate.

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