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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19762/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l'Ufficio aveva imputato alla società di persone maggiori redditi non dichiarati, desunti dall'analisi delle movimentazioni del conto corrente bancario del socio accomandatario. Sulla base di tale presupposto erano stati notificati al socio avvisi di accertamento per Irpef e Iva relativi a più annualità, per maggiori redditi di partecipazione. Il contribuente aveva contestato gli accertamenti sostenendo che le somme contestate non fossero ricavi 'in nero', ma introiti regolarmente dichiarati dalla società, documentati da fatture regolarmente registrate e incassate in ritardo. In cassazione ha dedotto, con due motivi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione del TUIR: da un lato, ha sostenuto che se è illegittimo l'accertamento del maggior reddito in capo alla società, è illegittimo anche il corrispondente accertamento in capo al socio; dall'altro, ha lamentato che la CTR non avesse esaminato la documentazione prodotta per dimostrare la regolare dichiarazione dei ricavi e che ciò comportasse anche violazione del divieto di doppia imposizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto connessi e fondati entrambi i motivi. Ha osservato che la motivazione della CTR era sintetica e non dava conto dell'esame della documentazione prodotta dal contribuente, né chiariva perché tale documentazione fosse irrilevante o inammissibile, né spiegava in quale termini fosse stato invocato il principio di competenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando l'accertamento nei confronti del socio si fonda sul maggior reddito imputato alla società di persone, il giudice di merito deve verificare in modo effettivo e motivato la legittimità del presupposto societario e la documentazione offerta dal contribuente a contrasto.
  • La motivazione non può limitarsi a un'affermazione apodittica sulla competenza o sulla riferibilità dei crediti, ma deve confrontarsi con le prove documentali prodotte e spiegare perché esse siano eventualmente irrilevanti, inattendibili o inammissibili.
  • Il giudice d'appello deve dare conto dell'esame delle allegazioni difensive e chiarire la ratio della decisione, specie quando sia dedotta la regolare dichiarazione dei ricavi e il rischio di una duplicazione impositiva.
  • In tema di redditi di partecipazione, la contestazione del socio può investire anche il fondamento dell'accertamento societario, ove il proprio avviso derivi direttamente da tale presupposto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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